MODIFICATA LA NORMATIVA SULLA GESTIONE RIFIUTI DA PARTE DELLE AZIENDE

Il 26 settembre è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. La disposizione normativa impatta fortemente sulla disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006.
Le novità più significative riguardano i seguenti aspetti:

  • eliminazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico scarico rifiuti per le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti. In attesa che sulla disposizione normativa intervengano chiarimenti ministeriali che ne specifichino l’attuazione, si consiglia la tenuta del registro rifiuti fino al completamento delle operazioni di scarico dei rifiuti attualmente in giacenza;
  • viene rivoluzionato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con importanti conseguenze sul mancato obbligo della registrazione o con la possibilità del loro conferimento presso ecocentri comunali. Tra le attività che producono rifiuti urbani spariscono le attività industriali, con impatti da verificare ai fini della redistribuzione della parte fissa della TARI tra i vari soggetti;
  • i limiti per la possibilità da parte delle Associazioni di Categoria di tenere i registri di carico scarico per conto delle aziende passano a 20 t per i rifiuti non pericolosi a 4 t per quelli pericolosi;
  • il Decreto riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore rimandando ad un successivo decreto l’attuazione. L’obiettivo è quello di disciplinare la responsabilità dei produttori di beni per tutto il loro ciclo di vita, con l’obbligo di gestione da parte del produttore, dei beni diventati rifiuti in maniera diretta o tramite l’adesione ad un sistema collettivo;
  • viene definito il sistema di tracciabilità dei rifiuti, già introdotto con il Decreto legge 135/2018, che avrà come fulcro il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Quest’ultimo verrà gestito attraverso la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • si conferma il MUD, stabilendo con successivo decreto le modalità di coordinamento con il Registro elettronico nazionale;
  • il registro cronologico di carico e scarico viene integrato con l’indicazione delle informazioni sulle quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di recupero. Si rinviano ad un successivo decreto la disciplina e le modalità per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti. Con lo stesso decreto verranno disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Con riferimento al formulario, questo dovrà essere conservato per tre anni e non più cinque;
  • vengono semplificate le modalità di gestione dei rifiuti da manutenzione, prevedendo la possibilità di accompagnarne il trasporto dalla sede della manutenzione al deposito temporaneo in azienda mediante DDT.