Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 29/09/2022 sul tema del riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Un provvedimento molto atteso dagli installatori artigiani che colma un gap venutosi a determinare con l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni elettroniche con cui si è introdotto l’obbligo di etichetta “edificio predisposto alla banda ultralarga” per gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione.
Ecco le principali novità:
Il vecchio DM 37 prevedeva fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, ora invece con il nuovo decreto appena pubblicato il Dm 37 è stato modificato specificando gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».
Viene poi specificato cosa si intende per Punto di consegna delle forniture
Il DM 192/22 rimandando ad un altro decreto lo definisce come il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.
Cosa si intende per impianti radiotelevisivi ed elettronici
All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”. La nuova definizione identifica di impianti radiotelevisivi ed elettronici come le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti.
Adempimenti del tecnico abilitato
Il DM 192/22 ha previso che il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti in questione è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Tra i requisiti tecnico-professionali per l’ottenimento dell’abilitazione a responsabile tecnico, viene ricompreso il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al DPCM 25 gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 settembre 2011.