MODIFICATO IL DM 37/08: SI INAUGURA L’ERA DEGLI IMPIANTISTI ELETRONICI E SI CONCLUDE QUELLA DEGLI ANTENNISTI

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022, è stato pubblicato il decreto 29/09/2022 sul tema del riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Un provvedimento molto atteso dagli installatori artigiani che colma  un gap venutosi a determinare con l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni elettroniche con cui si è introdotto l’obbligo di etichetta “edificio predisposto alla banda ultralarga” per gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione.

Ecco le principali novità:

Il vecchio  DM 37 prevedeva fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli impianti  radiotelevisivi,  le antenne e gli impianti elettronici in genere, ora invece con il nuovo decreto appena pubblicato il Dm 37 è stato modificato specificando gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Viene poi specificato cosa si intende per Punto di consegna delle forniture

Il DM 192/22 rimandando ad un altro decreto lo definisce come il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.

Cosa si intende per impianti radiotelevisivi ed elettronici

All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”. La nuova definizione identifica di impianti radiotelevisivi ed elettronici come le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti.

Adempimenti del tecnico abilitato

Il DM 192/22 ha previso che il  responsabile  tecnico  dell’impresa,  abilitato  per  gli impianti in questione è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di  tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli  accessi che richiedono di essere realizzati per gli  interventi  previsti  ai sensi  dall’articolo  135-bis  del  decreto  del   Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha  richiesto il  rilascio  del  permesso  di  costruire  o   di   altro   soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai  sensi  di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche  degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

Tale dichiarazione è necessaria  ai  fini  della  presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata  di cui all’articolo 24 del DPR  6 giugno 2001, n. 380.

Tra i  requisiti tecnico-professionali per l’ottenimento dell’abilitazione a responsabile tecnico, viene ricompreso il  diploma di tecnico superiore previsto dalle linee  guida di cui al DPCM  25 gennaio 2008, conseguito in esito ai  percorsi  relativi  alle  figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 –  efficienza  energetica, al decreto del Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca 7 settembre 2011.