NUOVI TAGLIANDI ART. 78 CDS PER MODIFICHE AI VEICOLI SENZA VISITA E PROVA

Con circolare Prot. n. RU15064 del 5 maggio 2021 (allegata) la Motorizzazione Civile comunica che dal prossimo 10 maggio p.v. sarà in esercizio la nuova applicazione per l’emissione dei tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è più richiesta la visita e prova presso i competenti uffici del dipartimento.

Sul portale dell’automobilista, nell’applicazione “revisioni e collaudi”, sarà disponibile per gli studi di consulenza e gli UMC la nuova funzione “gestione tagliandi senza collaudo”, con la quale si potranno inserire e stampare i seguenti tagliandi:

  1. sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel (codice tagliando 43)
  2. installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 (codice tagliando 44)
  3. installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (codice tagliando 41)
  4. installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili (codice tagliando 42): pomello al volante; centralina comandi servizi; inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.); specchio retrovisore grandangolare interno; specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Per ogni inserimento deve essere indicato il codice dell’officina autorizzata e la data di esecuzione dei lavori, inoltre deve essere effettuato il pagamento con decurtazione credito o bollettino.

L’importo del pagamento per questi nuovi tagliandi nel tariffario nazionale si trova alla voce aggiornamenti vari senza emissione duplicato (art. 78 cds) ) (codice 1Z)

  • c/c 9001 … euro 10,20
  • c/c 4028 … euro 16,00

La Circolare della Motorizzazione Civile Prot. n. 14403 del 28 aprile 2021 ricorda inoltre che, nella fase transitoria, l’emissione del tagliando adesivo con i dati modificati/variati, da applicare sulla carta di circolazione è da intendersi soddisfatto dalla ricevuta di presentazione dell’istanza di aggiornamento della carta di circolazione presentata all’UMC territorialmente competente.

Pertanto, gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica, specifica istanza di aggiornamento della carta di circolazione.

L’UMC, verificata la completezza della documentazione presentata, rilascerà una ricevuta (recante la data e la marca operativa della formalità) valida per un periodo massimo di 60 giorni, salvo proroga, che, unitamente alla carta di circolazione ed alla copia della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5, del D.M. 8 gennaio 2021, sarà valida ai fini della circolazione, fino alla stampa del tagliando autoadesivo da parte dell’Ufficio, costituendo formale adempimento alla previsione normativa dell’art. 78 (3), comma 1, del D. Lgs. 285/1992.