Come previsto dal DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 n.1 a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno salvo proroghe, gli ultracinquantenni italiani, comunitari o stranieri, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 “Rafforzata” ex art 9 comma 2 che dimostri:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19.
Questa previsione si applica anche a coloro che compiranno il cinquantesimo anno entro il 15 giugno 2022.
Questo obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (in modalità autonoma/subordinata/parasubordinata) o di formazione anche extracurriculare o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro e le persone da essi incaricate (MODULO D’INCARICO AGGIORNATO CLICCANDO QUI) sono responsabili dei controlli del green pass. La verifica avviene attraverso l’App “Verifica19”.
I lavoratori dipendenti e quelli ad essi assimilabili nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
La sospensione non comporta per i lavoratori dipendenti conseguenze disciplinari e fa permanere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass rafforzato, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 marzo 2022.
I lavoratori “fragili” per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita possono essere adibiti a mansioni anche diverse o a lavoro agile se possibile, senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
SANZIONI:
- La mancata verifica del green pass rafforzato da parte del datore di lavoro o da parte dei soggetti presso i quali la prestazione viene resa è punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Gli importi raddoppiano in caso di reiterazione.
- È prevista la sanzione da 600 e 1.500 euro per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza il green pass rafforzato.