ORDINANZA REGIONE VENETO N. 2 – 4 GENNAIO 2021

Pubblicata in data odierna lOrdinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 2  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”  in vigore dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021, salvo proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio. 

Il provvedimento prevede:

A) Misure relative all’attività scolastica: a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.- Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

B) Misure per il trasporto pubblico locale: in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 10, lett. mm), DPCM 3.12.2020**, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, anche al fine di garantire il rispetto delle limitazioni di cui alla lettera A) della presente ordinanza


**mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto scolastico dedicato, e’ consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente della regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea, finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo’ disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche’ ai vettori e agli armatori.