AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE REVISIONI DEI VEICOLI PESANTI – DECRETO DEL MIMS DEL 15 NOVEMBRE 2021

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre u.s. n. 279 il Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 15-11-2021 recante “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti” che contiene importanti novità, tra cui le disposizioni che vanno a completare l’ambito attuativo delle norme che hanno novellato l’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada (Legge 145/2018, Legge 11/9/2020 n. 120 di conversione DL Semplificazioni, Legge 9-11-2021 n. 156 di conversione Decreto Infrastrutture n. 121/2021).

Forniamo di seguito una prima lettura delle principali norme di interesse del settore, con riserva di ulteriori approfondimenti e chiarimenti interpretativi, in quanto vi sono passaggi del Decreto molto complessi e controversi che saranno oggetto di confronto con il Ministero.

IL MODELLO REGOLATORIO

L’impianto attuativo del Decreto per disciplinare le revisioni dei veicoli con massa superiore a 3,5 t, in parte già anticipato con circolari MIMS n. 28231 e n. 28227 del 13 settembre u.s., risponde ad un modello regolatorio estremamente rigoroso, in linea con i principi e le prescrizioni della Direttiva Europea 2014/45/UE, che richiede e privilegia elevati standard di professionalità degli operatori, a garanzia della sicurezza stradale e degli utenti. Tale modello, al fine di poter soddisfare la domanda dei controlli tecnici da parte dell’autotrasporto, consiste in una rivisitazione della disciplina ex art. 29 della Legge n. 870/86, attraverso un doppio binario: da un lato il potenziamento dell’organico degli ispettori della Motorizzazione e dall’altro il conferimento delle revisioni alle officine private.

AUTORIZZAZIONE

L’affidamento delle revisioni dei veicoli pesanti, compresi rimorchi e semirimorchi, alle imprese di autoriparazione, qualificate ai sensi della Legge 122/92, viene regolato in regime di autorizzazione con durata quinquennale rilasciata dalle province, non più quindi in regime di concessione come originariamente previsto dal legislatore. Viene mantenuta da parte della Direzione Generale Motorizzazione la funzione di Organismo di supervisione. (Articoli 1 – 2 – 3 – 4 e 5).

Gli operatori richiedenti devono dimostrare requisiti di: capacità finanziaria, struttura organizzativa, certificazione ISO o domanda di accreditamento (fino al 1..12023), locali separati dal servizio autoriparazione, fatturato minimo, almeno 1 ispettore/24 veicoli giornalieri.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICI, TECNICI E STRUTTURALI DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI

Vengono ulteriormente disciplinati i requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali degli operatori autorizzati, implementando le indicazioni impartite con circolare del MIMS n. 28231 del 13 settembre 2021, con particolare riferimento alle dotazioni tecniche degli operatori autorizzati e alle procedure per l’espletamento delle operazioni di revisione (Articoli 9, 10) vedi ns. comunicazione del 30/9/2021.

REQUISITI DI IMPARZIALITÀ ED OBIETTIVITÀ DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI AI CONTROLLI TECNICI – CONFLITTO D’INTERESSE

Particolarmente importante l’Articolo 8 che, in attuazione dell’articolo 13 del Decreto 214 del 2017 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE, disciplina i requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici. In sintesi gli ispettori dei veicolli pesanti:

  • devono essere individuati da DGT per singola seduta (autorizzata) prenotata anche tramite studi di consulenza;
  • non devono essere dipendenti di operatore autorizzato alle revisioni del pesante;
  • se con rapporto di lavoro con centri autorizzati alle revisioni, non devono operare anche nella revisione dei veicoli pesanti.

Secondo alcune interpretazioni, l’articolo 8 sembra riferirsi non solo ai veicoli pesanti, ma anche a quelli leggeri. Questo punto, molto delicato, è da chiarire con il Ministero e faremo tutte le pressioni possibili perché siano scongiurati gravosi adempimenti aggiuntivi a carico delle officine, in particolare per quelle che eseguono le revisioni dei veicoli leggeri su cui è concentrata la nostra massima attenzione in quanto rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese associate.

REGISTRO DEGLI OPERATORI ABILITATI

In attuazione a quanto previsto dalla Legge 11-9-2020 n. 120 di conversione del DL Semplificazioni, è istituito presso il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili il registro generale degli operatori abilitati alla revisione sui veicoli di cui all’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada.

REQUISITI DEGLI ISPETTORI – COMMISSIONI – REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI

Particolarmente rigorosi anche i requisiti richiesti agli ispettori iscritti al richiamato registro istituito presso la motorizzazione (articolo 15).

Vengono inoltre istituite le commissioni per l’esame di idoneità degli ispettori dei centri di controllo che consentiranno di sbloccare il percorso di abilitazione professionale in esito ai corsi di formazione di cui all’accordo stato regioni del 17 aprile 2019, in cui rientrano anche i soggetti che hanno frequentato il corso aggiuntivo di 50 ore (modulo c) per eseguire le revisioni dei veicoli pesanti (articolo 16).

E’ stabilito il regime giuridico degli ispettori autorizzati, con riferimento a: iscrizione nel registro unico degli ispettori istituito presso la direzione generale della motorizzazione, inquadramento, rapporto di lavoro e corrispettivi economici (articolo 17).

TARIFFA DEL SERVIZIO REVISIONE

La tariffa per le revisioni dei veicoli con massa superiore a 3,5 t verrà fissata con apposito decreto adottato dal ministro infrastrutture e mobilità sostenibili di concerto con il ministro economia e finanze, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del codice della strada. (articolo 19).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il comma 4 dell’art. 20 stabilisce testualmente che “a decorrere dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti del presente decreto, e non in possesso delle dotazioni minime indicate dall’articolo 9, decadono automaticamente”.

SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO

Il comma 5 dell’art. 20 prevede che, dal 23 novembre 2021, cessa di avere efficacia il regime transitorio relativo alla prosecuzione dell’utilizzazione del sostituto del responsabile tecnico, figura, come è noto già in prorogatio, che non può più operare.

In allegato il testo del Decreto.  

Ci riserviamo di di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti interpretativi e aggiornamenti sugli sviluppi del confronto ministeriale in materia,

Per ulteriori informazioni, contattare Giancarlo Milanese

Tel. 0422/433300 – mail: giancarlo.milanese@confartigianatomarcatrevigiana.it