RIFIUTI SIMILI: LA SCELTA TRA IL SERVIZIO DI RECUPERO PUBBLICO E QUELLO PRIVATO

Dal 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore alcuni articoli del D.Lgs 116/2020 che, recependo una serie di disposizioni europee, ha introdotto nuove regole in materia di rifiuti, alcune delle quali con immediati ricadute sul calcolo della TARI (tariffa rifiuti). A seguire è stata pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica una circolare esplicativa che purtroppo non ha fatto chiarezza sulle criticità del decreto.

In un quadro generale che vede il servizio pubblico di gestione rifiuti in provincia di Treviso al primo posto in Italia per qualità, efficienza, economicità ed innovazione, l’applicazione di regole generali pensate per sistemi decisamente meno efficienti e trasparenti, risulta particolarmente complesso. Per questa ragione il tema è oggetto di un costante confronto tra le Associazioni di categoria, decise a mantenere una tariffa equa e proporzionata per tutti gli attori economici e gli enti gestori.

Come noto dall’attività aziendale possono derivare rifiuti speciali e/o rifiuti urbani, oggi definiti rifiuti simili.
I primi sono quelli gestiti attraverso recuperatori o smaltitori privati oppure tramite servizio pubblico previa specifica convenzione. I secondi vengono ritirati dal servizio pubblico attraverso i “bidoni” in dotazione all’azienda.

Il Decreto 116 riconosce la qualifica di rifiuto urbano derivante da attività produttive (solo quelle riportate nell’allegato Lquinquies), esclusivamente a quelli presenti nell’allegato Lquater. La presenza del rifiuto e dell’attività nei due elenchi citati è condizione indispensabile affinchè il rifiuto venga riconosciuto “simile” e possa essere gestito dal servizio pubblico di raccolta (Contarina, Savno, Veritas…ecc).

Il Decreto 116 prevede inoltre che le realtà produttive possano conferire i rifiuti simili anzichè al servizio pubblico (Contarina, Savno, Veritas) a impianti di RECUPERO privati. Qualora si opti per questa soluzione e si dimostri l’avvio al recupero, l’azienda è beneficiaria di una riduzione tariffaria in funzione di quanto conferito. Questo aspetto normativo spiega il perché da alcuni giorni molte aziende siano oggetto di comunicazioni da parte di imprese di recupero rifiuti che le invitano , attraverso la somministrazione di moduli da compilare, ad abbandonare il servizio pubblico di raccolta in funzione di quello privato.

Partendo dal presupposto che la provincia di Treviso è servita da 3 enti gestori del servizio pubblico, che operano distintamente e applicano un proprio sistema tariffario, si ritiene doveroso segnalare quanto segue qualora l’azienda decida di conferire i propri rifiuti urbani ad un gestore privato:
1) la riduzione della Tari è limitata alla parte variabile della tariffa. La parte fissa rimane immutata
2) solo il conferimento di tutti i rifiuti simili, incluso il secco non riciclabile, dà diritto all’azienda di ottenere la riduzione di tutta la parte variabile della tariffa
3) se l’azienda decide di conferire soltanto alcune tipologie di rifiuti simili e non tutti, la riduzione della tariffa si registrerà solo per una porzione della parte variabile
4) per poter beneficiare della riduzione Tari l’azienda che conferirà al gestore privato dovrà riferire, al gestore pubblico, le esatte quantità di rifiuti avviati a recupero
5) il servizio svolto da soggetti privati non necessariamente è gratuito e quindi si corre il rischio che la riduzione della Tari sia compensata da quanto dovrà essere corrisposto per il servizio privato
6) l’uscita completa dal servizio pubblico fa si che l’azienda non abbia più accesso all’ecocentro comunale
7) secondo l’interpretazione dei Consigli di bacino del Veneto, in queste ore in fase di ufficializzazione, il termine del 31 maggio per comunicare l’uscita delle imprese dal servizio pubblico varrebbe solamente per quelle che scelgono di abbandonare completamente il servizio pubblico, conferendo pertanto al privato oltre a carta, cartoni, plastica vetro ecc anche il secco non riciclabile
8) la circolare esplicativa prevede che termine di durata minima della scelta tra pubblico e privato sia pari a 5 anni. Al momento la variabile temporale è indicativa e oggetto di discussione. Sicuramente gli effetti muoveranno dal 1 gennaio 2022.

Tutte le utenze sono invitate a valutare attentamente la convenienza economica a lasciare il servizio pubblico, in particolare quelle con quantitativi di rifiuti ridotti.

Cliccando qui è possibile scaricare il modello di comunicazione che le aziende devono utilizzare e inviare tramite PEC al gestore pubblico per comunicare che intendono avvalersi di privati.

Sempre in tema di rifiuti e di novità imputabili al Decreto 116 vi è anche la questione delle superfici assoggettabili a TARI. Tema che sta impegnando Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, unitamente alle altre associazioni di categoria, in un confronto con gli enti gestori.
Secondo quanto previsto dal Decreto 116 le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali (e da circolare ministeriale a tali superfici sono paragonate quelle artigianali) sono escluse dall’applicazione della tariffa rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile..
Sono parificate a queste superfici quelle dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
Le quote fissa e variabile continuano ad applicarsi nelle superfici destinate a uffici, mense o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La materia estremamente delicata. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana la sta attivamente presidiando per ricercare soluzioni vantaggiose per le imprese.