RINNOVATO IL CCNL AREA MODA CHIMICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NON ARTIGIANE

Con la sigla dell’accordo del 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, unitamente a Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato il contratto collettivo dell’Area Moda e Chimica PMI applicato ai seguenti settori:

  • Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda- Calzature-Pelli e cuoio- Occhiali- Giocattoli- Penne, spazzole e pennelli;
  • Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
  • Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Le Parti stipulanti il CCNL che decorre dal 1.1.2019 e scade il 31.12.2022, hanno stabilito di erogare ai lavoratori un aumento a regime pari a:

– 80 euro per il Livello 3Bis del settore Tessile, Abbigliamento Moda (erogato in tre tranches nelle paghe di marzo 2022, luglio 2022 e dicembre 2022)

– 95 euro per il Livello D del settore Chimica e Settori accorpati (erogato in quattro tranches nelle paghe di marzo 2022, luglio 2022, settembre 2022 e dicembre 2022)

– 70 euro al Livello D del Settore Decorazioni in Piastrelle in Terzo Fuoco, (erogato in tre tranches nelle paghe di marzo 2022, luglio 2022 e dicembre 2022).

L’accordo prevede anche, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (17 febbraio 2022) la corresponsione di un importo forfetario “una tantum” pari ad € 200,00 (€ 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza (dal 1.1.2019 al 28.2.2022), con le seguenti modalità:

– € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) ad aprile 2022;

– € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) a novembre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 febbraio 2022 l’una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L’una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L’importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E’ infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali con specifico riferimento, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali eventuali importi migliorativi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.

Per quanto riguarda la parte normativa il Ccnl del 17.2.2022 è intervenuto con le seguenti principali novità:

  • Classificazione del personale (solo per l’area moda): previsto l’inquadramento al primo livello per non più di 12 mesi (18 in caso di assunzione a tempo indeterminato) dei lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono esperienza di lavoro.
  • Flessibilità (solo per l’area mosa): Il limite massimo annuale per i regimi di flessibilità di orario è di 104 ore annue (elevabili fino a 112 ore annue complessive con accordo sindacale).
  • Maternità (per tutti i settori sia dell’area Moda che chimica – gomma -plastica): introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo. Il preavviso per la richiesta è di 2 giorni.
  • Contratto a tempo determinato (per tutti i settori sia dell’area Moda che chimica – gomma -plastica), introdotte causali contrattuali di ricorso al T.D. come di seguito specificate:

– punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza, per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

– incrementi di attività produttiva, di confezionamento, di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Inoltre è stato previsto che nella successione di contratti a termine fino a 6 mesi, l’intervallo temporale è stabilito in 5 giorni. Nei contratti a termine per ragioni sostitutive (ad es. maternità, malattia, ferie superiori a una settimana) non sono previsti intervalli temporali.

  • Lavoro a tempo parziale (solo area moda): previsto il limite di accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro il limite complessivo del 9%.

Il contratto collettivo inoltre ha recepito con decorrenza 1.2.2022 l’accordo interconfederale nazionale del 17.12.2021 in materia di bilateralità che ridefinisce i fondi destinati alle prestazioni erogate in Veneto dall’EBAV.