In data 17 dicembre 2021 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, insieme con le altre Organizzazioni artigiane aderenti a CNA, Casartigiani, Claai e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil è stato rinnovato il ccnl dell’area meccanica artigiano.

Il Ccnl si applica ai seguenti settori:

  • Imprese artigiane del Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti. Ricordiamo l’estensione dal 24.4.2018 anche alle imprese che eseguono montaggio e smontaggio di ponteggi e per  il settore degli installatori di impianti è stata aggiunta la dichiarazione delle Parti che specifica che il CCNL AREA MECCANICA si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività come classificate dal DM 37/08 Art. 1 c.2.
  • Imprese artigiane Settore Orafo, Argentiero ed Affini
  • Imprese artigiane e non artigiane del settore Odontotecnico
  • Datori di lavoro che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, così come individuati dal codice ATECO prevalente 90.03.02 (novità introdotta dal rinnovo del 17.12.2021).

Il CCNL del 17.12.2021 prevede aumenti retributivi  parametrati sul 4° livello a regime pari a euro  69,57 (pari al 5% sui quattro anni di vigenza contrattuale, ossia 1,25% medio annuo di aumento)per il settore metalmeccanica e installazione di impianti, 69,74 euro per il settore orafi, argentieri ed affini e 66,09 euro per il settore odontotecnica erogati in tre tranche come da tabella che segue.

Le parti stipulanti hanno inoltre previsto, per il periodo di carenza contrattuale, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum.

L’importo Una Tantum, pari a 130 euro lordi (erogato in due soluzioni rispettivamente di 70 euro e 60 euro) spetta solo ai lavoratori in forza al 17.12.2021 e in proporzione alla loro  presenza nel periodo scoperto (se nel mese la presenza è pari o superiore a 15 gg questa equivale a presenza per l’intero mese), agli apprendisti in forza spetta nella misura del 70%. Il periodo scoperto è compreso tra la data del 01.01.2019 e la data del 31.12.2021 (36 mesi). Ai lavoratori cessati spetta per intero con le competenze di fine rapporto nel mese in cui la risoluzione si perfeziona. Di seguito sono specificate, nel caso di presenza parziale nel periodo scoperto, le quote mensili rispetto ai lavoratori non apprendisti e apprendisti.

L’importo verrà erogato in 2 tranche come evidenziato nella tabella seguente:

Tali importi saranno ridotti proporzionalmente in caso di: Part-time, assenza per maternità facoltativa, sospensioni per mancanza lavoro concordate (ad esempio FSBA) e servizio militare. Inoltre è esclusa dalla base di calcolo del TFR, è comprensiva di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale; è detraibile quanto eventualmente corrisposto dalla ditta a titolo di futuri miglioramenti contrattuali con clausola espressa in tal senso e deve essere erogata per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alle 4  date di pagamento previste

SOLO PER I SETTORI DELLA METALMECCANICA E INSTALLATORI DI IMPIANTI: Sono previsti a decorrere dal 1° gennaio 2022 nuovi importi per l’indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità:

  • Indennità di trasferta: da 35 euro a 36,75 euro (ART 30)
  • Reperibilità 24 ore: da 13 euro a 13,65  euro (ART 31)
  • Reperibilità 16 ore: da 7 euro a 7,35 euro (ART 31)

SOLO PER ODONTOTECNICI: Indennità di trasferta passa da 17,56 (sino a 30 giorni) e 16,53 (se superiore a 30 giorni)  a 36,75 euro (ART 30BIS)

PERIODO DI PROVA PER NEOASSUNTI PERCETTORI DI NASPI/DIS-COLL/RDC

Al fine di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza,  oppure NASPI/dis-coll è stato previsto nel rinnovo del 17.12.2021 che è facoltà del datore di lavoro estendere il periodo di prova fino a una durata massima di 3 mesi se tra le due parti non sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Con il CCNL del 17.12.2021 le Parti hanno aggiornato la disciplina del contratto a termine al D.lgs. 81/2015.

Limiti Quantitativi

Sono rimodulati i limiti quantitativi aumentandoli nel complesso per l’assunzione con contratto a termine nei limiti riportati nelle tabelle che seguono

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dal computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

RIDOTTI GLI INTERVALLI TEMPORALI TRA PIU’ CONTRATTI A TERMINE

Prevista l’assenza di intervalli temporali per tutti i casi di assunzioni a tempo determinato (prima erano 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi e 5 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi)

INTRODOTTA STAGIONALITA’

È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell’anno (cosiddette punte stagionali). Tale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende, dunque non solo quelle che operano a ciclo produttivo discontinuo o c.d. stagionale (produzione di beni e servizi limitata ad un periodo dell’anno). Il contratto di lavoro stagionale può essere stipulato con durata fino a 6 mesi.

ULTERIORI CAUSALI DI RICORSO AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Oltre alle ipotesi  previste dalla lettera a) e b) dell’articolo 19 del d.lgs. 81/2015 ai sensi della lettera b-bis) vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

  1. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  2. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi.
  3. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione
  4. Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il contratto collettivo inoltre ha recepito con decorrenza 1.1.2022 l’accordo interconfederale nazionale del 17.12.2021 in materia di bilateralità che ridefinisce i fondi destinati alle prestazioni erogate in Veneto dall’EBAV.