SANI.IN.VENETO: TUTELABILI I LAVORATORI IN FSBA/CIG CON IMPONIBILE FISCALE INFERIORE A 300 EURO

E’ possibile garantire la copertura del Fondo Sanitario integrativo SANI.IN.VENETO ai dipendenti sospesi con ammortizzatore sociale con imponibile fiscale (o in mancanza di quest’ultimo previdenziale) inferiore a 300 euro. L’ articolo 15 del regolamento SANINVENETO ha previsto per tale scopo l’istituzione di un Fondo di solidarietà alimentato da una quota della contribuzione versata al Fondo e dal recupero dei contributi/interessi di morosità. Tale Fondo interviene integrando le quote di contribuzione versate dai datori di lavoro per garantire ai beneficiari il diritto alle prestazioni anche nel caso di lavoratori sospesi per mancanza di lavoro per i quali l’impresa non è tenuta al versamento mensile della contribuzione al Fondo qualora l’imponibile fiscale (ovvero quello previdenziale) sia di importo inferiore ai 300 euro. La sospensione deve essere avvenuta nel rispetto delle procedure di consultazione sindacale previste dalle Parti Sociali. Il lavoratore sospeso mantiene la qualità di iscritto-beneficiario e Il versamento delle relative quote mensili restano a carico del Fondo di Solidarietà.

Per attivare la copertura del fondo nel caso descritto è necessario che il datore di lavoro invii apposita richiesta via pec al Fondo.

E’ possibile in questa sezione scaricare un modello tipo di richiesta di attivazione compilabile da parte del datore di lavoro.

Al seguente link al sito ufficiale SANI.IN.VENETO è consultabile lo Statuto e il Regolamento del Fondo. https://www.saninveneto.it/documenti/