SENTENZE A FAVORE DELLE CARROZZERIE E DEI LORO CLIENTI IN TEMA DI: ATTI VANDALICI, GRANDINE, COSTO ORARIO, NOLEGGIO AUTO

Segnaliamo l’esito di alcune sentenze della Cassazione  favorevoli alle carrozzerie e ai loro clienti in tema di: indennizzi per atti vandalici e grandine, riconoscimento del costo orario e spese per noleggio auto.

DANNO DA ATTO VANDALICO

Si segnala la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sez. Civile – n. 34950/2021 depositata il 17.11.2021, che affronta la questione relativa alla clausola (polizza assicurativa stipulata con Vittoria Spa) che disciplinava in modo diverso e pregiudizievole per l’assicurato l’indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicurativa.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa in appello dal Tribunale di Torino (Sentenza n. 1097/2020 pubbl. il 02/03/2020), che aveva dichiarato la nullità della clausola per violazione dell’art. 33 del Codice del Consumo. Secondo il Tribunale di Torino: “Nel caso di specie la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l’assicurato l’indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”.

DANNO DA GRANDINE

Alla stessa conclusione è giunto sempre il Tribunale di Torino (sentenza n. 4394/2021 pubbl. il 28/09/2021) con riferimento ad una garanzia accessoria per danni derivanti da grandine, che prevedeva il raddoppio della franchigia nell’ipotesi in cui il danneggiato si fosse rivolto ad una carrozzeria di propria fiducia anziché ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa:

la clausola in esame deve ritenersi nulla ai sensi degli articoli di cui al Codice del consumo nella parte in cui limita l’indennizzo e la responsabilità della compagnia assicurativa facendo conseguire, alla scelta dell’assicurato di far eseguire la riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, la previsione dell’applicazione di una franchigia in misura superiore rispetto all’importo di base contrattualmente previsto, ovvero nel caso specifico in misura pari al doppio dello scoperto previsto.”

Si sottolinea che in entrambi i casi le carrozzerie in forza di CESSIONE DEL CREDITO hanno agito affrontando più gradi di giudizio, riuscendo così a far valere le ragioni proprie e dei propri clienti.

Va però precisato che le pronunce non dichiarano sempre e comunque nulle le clausole citate, ma analizzando i casi concreti hanno ritenuto che si tratti di:

  • un contratto concluso tra un professionista (l’Assicurazione) e un consumatore (persona fisica che non risulta avere stipulato il contratto – normale polizza RCA con garanzie aggiuntive – nello svolgimento o ai fini dello svolgimento di un’attività professionale);
  • un contratto concluso mediante moduli o formulari in cui le condizioni generali sono state predisposte dal contraente professionista senza concordarle l’assicurato e senza informarlo;
  • non vi è stata una trattativa individuale (circostanza che, in ogni caso, deve essere provata dall’Assicurazione).

hanno inoltre rilevato che:

  • il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza determinato solo da  un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell’ambito delle offerte di mercato;
  • dal contratto non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l’assicurato (in entrambi i casi le garanzie accessorie atti vandalici e grandine non prevedevano alcun tipo di sconto e/o vantaggio).

RICONOSCIMENTO DEL COSTO ORARIO IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO

Con la citata sentenza n. 1097/2020 pubblicata il 02/03/2020 il Tribunale di Torino ha affrontato anche la questione del costo della manodopera (€ 38,00 + IVA orari calcolati dal perito assicurativo ed € 48,00 + IVA orari richiesti dalla carrozzeria) e riconosce come congruo il costo orario richiesto dalla Carrozzeria cessionaria, affermando che “la differente valutazione del perito assicurativo si fonda su prezzi non conformi a quelli medi di mercato dell’epoca, quali desumibili dalla comunicazione inviata in data 16.3.2015 da Confartigianato Torino, CNA Torino e CasaArtigiani Torino alla CCIAA di Torino; mentre gli importi richiesti dall’attuale appellante si attestano intorno a valori medi o poco superiori alla media, atteso che nella suddetta comunicazione si attesta, tra l’altro, un costo orario della manodopera praticato dalle imprese del settore autoriparazione, nel 2014, compreso tra € 34,95 ed € 62,98 oltre IVA”.

DISPUTE SUI NOLEGGI: NON SERVE PROVARE “LA NECESSITÀ”

Una compagnia aveva rifiutato il pagamento delle spese relative al nolo del veicolo sostitutivo perché non vi sarebbe stata la “prova della necessità” di tali spese. La Cassazione (ordinanza 27389/22) ha chiarito che dinieghi così motivati (“manca la prova della necessità”) sono pretestuosi e infondati. L’unico onere del danneggiato è infatti quello di dimostrare di aver noleggiato effettivamente altro veicolo in conseguenza del danneggiamento del proprio e dunque che vi è stato un danno patrimoniale.Tale dimostrazione è sufficiente a provare il danno secondo le normali regole presuntive.

La prova che le spese per il noleggio sono dovute al fermo tecnico non consiste quindi nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero la necessità di servirsene”, cioè nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo.

Prevedendo le compagnie possano procedere in questo ambito anche con la richiesta  di contratti o verifiche di tipo amministrativo, appare necessario che la gestione dell’auto sostitutiva avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente per l’attività di noleggio auto senza conducente.