SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITA’ INTRODOTTE DAL DL 146 CONVERTITO CON LA LEGGE n. 215

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.301 del 20-12-2021 la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” che comporta degli importanti cambiamenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste le principali novità che sono state introdotte al T.U. Sicurezza:

  1. Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. Viene previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10%* (la soglia prima era del 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”. In caso di gravi violazioni viene quindi meno il vincolo della reiterazione, finora previsto dalla normativa quale elemento essenziale per procedere alla sospensione dell’attività: alla luce della nuova formulazione, quindi, una singola violazione, anche solo formale, legittima la sospensione dell’attività. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici;
  3. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica;
  4. Vengono ampliate le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (finora limitate all’edilizia, trasporti ferroviari e altri settori marginali) ed equiparandole sostanzialmente a quelle riconosciute alle ASL. A tal fine si prevede anche un rafforzamento dell’organico dell’INL;
  5. Viene introdotto, fra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare uno o più preposti per l’attività di vigilanza, ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 81 /2008, TUSSL. Viene altresì precisato che i contratti individuali o collettivi nazionali di lavoro possono stabilire gli emolumenti spettanti ai preposti; viene infine precisato che il preposto non può subire pregiudizio dallo svolgimento dell’attività di vigilanza;
  6. Vengono modificate le funzioni del preposto, di cui all’articolo 19 del decreto 81/2008, con l’introduzione del cosiddetto “obbligo di intervento” in caso lo stesso rilevi comportamenti “non conformi” alla sicurezza; laddove le indicazioni del preposto siano disattese, lo stesso può interrompere le attività produttive; analoga potestà viene successivamente introdotta in merito a deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo.
  7. Viene modificato l’articolo 26 del decreto n. 81/2008, concernente l’obbligo del datore di lavoro appaltante – in caso di appalto/subappalto – di individuare il personale con qualifica di preposto e comunicarne i riferimenti al committente;
  8. All’articolo 37 del decreto n. 81/2008 viene stabilita la rivisitazione e semplificazione dell’accordo in Conferenza Stato regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza entro il 30 giugno 2022; viene inoltre inserita la nuova definizione di “addestramento”, come una “prova pratica” inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente (ed in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi, sostanze etc.; di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato);
  9. Viene introdotto un obbligo, precedentemente non presente, di formazione e aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione va approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);
  10. Viene sancito l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza. Per i preposti la cadenza dell’aggiornamento è tassativamente biennale.

In attesa di precisazioni operative da parte del Governo e del INL, è possibile richiedere dei primi chiarimenti agli Uffici Sicurezza delle sedi mandamentali.

  • Per quanto concerne il sistema di calcolo della percentuale del 10% sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di sospensione, l’art. 14 ha previsto che detta percentuale va individuata sul “totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro” al momento dell’accesso ispettivo (sia lavoratori “in nero” che lavoratori regolarmente assunti). Pertanto, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si rilevi in un’azienda la presenza di 10 lavoratori di cui 2 “in nero”, la percentuale andrà calcolata su base 10 e non su base 8 (cioè i soli lavoratori regolari): ne risulterebbe pertanto che il numero di 2 lavoratori “in nero”, rappresentando il 20% del “totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, sarà sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.