CPO 2023 : SINTESI LAVORO OCCASIONALE E DEL LIBRETTO FAMIGLIA

Il contratto di prestazione occasionale (c.d. C.P.O.) è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari di seguito riepilogate: artigiani, datori di lavoro privati, società, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus che possono acquisire prestazioni di lavoro dal “lavoratore” individuato che in questo contratto si chiama “prestatore” attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti . Il prestatore è assicurato anche presso l’INAIL e quindi nel costo orario che sostiene l’impresa/utilizzatore, sotto specificato, sono compresi anche gli oneri per la copertura assicurativa in caso di infortunio anche in itinere. Resta obbligatorio gestire gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro dal Testo Unico D.lgs.81/08.

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori (diciamo i datori di lavoro) devono preventivamente registrarsi con il supporto dell’associazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio di volta in volta della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

Anche Confartigianato quale intermediario autorizzato, attraverso la specifica procedura può operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Con l’introduzione del decreto dignità è obbligatorio stipulare un contratto scritto tra impresa (utilizzatore) e lavoratore individuato (prestatore) a disposizione presso i nostri uffici area lavoro.

NUOVO LAVORO OCCASIONALE dal 1.1.2023
L.197/22 c.342-354 modifica art.54 bis L.n.96 23.6.2017  
attivabile con qualsiasi soggetto (età minima 16 anni)
IMPRESA da 0->10 dipendenti* Art.54 bis co.6 lett.b)
+ nuovo  C.1 BIS discoteche/night club/sale ballo
ATECO 93.29.1
FAMIGLIA/
PERSONA FISICA
Art.54 bis co.6 lett.a)
costo datore max annuo con 1  prestatore (stop 277h/anno)€ 3.471,00€ 2.800
costo datore 1 ora di occasionale€ 12,53/h  (33% inps; 3,5%inail; 1% oneri su totale)€ 10,00/h (1,65€ ivs;0,25€inail;0,10€portale=2€+8€)
netto max annuo  erogabile  da datore a  1 prestatore
( sanzione conversione indeterminato)
€ 2.500€ 2.500 ( nel minimo 280h x 8€=2.240€)
netto orario minimo al prestatore€ 9,00 /h€ 8,00 /h
ore annue max richiedibili/lavorabili con 1 prestatore (comma 1 lett.c) ( sanzione conversione indeterminato)280 ore   (n.b. stop a 277h per rispettare i 2.500€ )280 ore
costo datore/soglia massima annua con totalità prestatori individuati€ 13.88411.200€
netto max annuo erogabile da 1 datore con totalità prestatori individuati;   max annua  ricevibile da 1  prestatore resta 2.500 e  5.000€ tot.€ 10.000€ 10.000  
ore annue max lavorabili per datore con la totalità  prestatori individuati 1.111  ore (10.000€/9€)1.250 ore (10.000€/8€)
favorito utilizzo di soggetti deboli (1) pensionati di vecchiaia o invalidità (2) studenti <25 anni (3) disoccupati di ogni età art.19 dlgs.150/15 (4) percettori rdc, naspi,asdi,dis coll,mobilità,cigo,cigs,,fsba,fis,eccL’importo loro prestazioni è computato al 75%  ai fini della soglia annua complessiva € 10.000 (1 ora si scomputa a €6,75 e non a €9) quindi le ditte  hanno a parità di costo e netto hanno più ore acquistabili da questi soggetti (1.481h vs 1.111h)-autocertificabile condiz. soggettive (l.96/2018*)L’importo loro prestazioni è computato al 75%  per la soglia annua complessiva € 10.000 (1 ora si scomputa a €6/h e non a €8/h);               i privati a parità di costo hanno più ore acquistabili da questi soggetti   (1.667 h vs 1.250h)
divieti /settori (comma 14) sanzione amministrativa da €500à€2.500 (€833,33 ridotta) per ogni prestazione giornaliera in violazione lista csc vietati (inps circ.107/17) 1.13.01;1.13.02; 1.13.03; 1.13.04; 1.13.05; 4.13.01; 4.13.02; 4.13.03; 4.13.04;4.13.05; 1.02.XX; 1.11.XX; 4.02.XX; 4.11.XXVietato per imprese settori (0) agricoli x 2023/2024 ma hanno TD speciale in cambio (1)edilizia/affini(2) escavazione  (3) lavorazione materiale lapideo (4) miniere cave e torbiere. Vietato inoltre per ogni tipo d’impresa ove l’occasione di prestazione occasionale sia generata da un contratto di appalto d’opera o di servizio (privato/pubblico) art.1.655  C.C.Solo per : (1)piccoli lavori domestici (2)lavoro di giardinaggio (3)lavoro di pulizia (4)lavoro di manutenzione (5)assistenza domiciliare  a bambini, anziani, malati o soggetti con disabilità (6)insegnamento privato supplementare (7)acquisto servizio di baby sitting  (l.92/12).
soggetti  da cui è vietato acquistare prestazioni occasionali (art.54 bis comma 5) conversione ex tunc in indeterminato INL N.5 del 9.8.17Quelli con cui la medesima impresa abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. (art.54 bis co.5)Quelli con cui la medesima famiglia abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
 modalità acquisto e pagamento IL FONDAMENTALE RUOLO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA INPS PORTAFOGLIO TELEMATICO (art.54 bis comma 9)   pagamento anticipato in Posta l.96/18 entro 15gg dal consolidamento prestazione Le imprese anche tramite le loro associazioni di categoria registrano i loro dati e quelli degli utilizzatori. Caricano* anche tramite F24  il credito necessario per pagare i compensi pattuiti. Inps pagherà entro il 15 del mese successivo alle prestazioni rese con bonifico o assegno domiciliato . Codice F24=clocI privati anche tramite i patronati delle associazioni registrano i loro dati e quelli degli utilizzatori. Gestiscono i compensi acquistando  il  “libretto di famiglia” prefinanziato. Inps pagherà il lavoratore entro il 15 del mese successivo con bonifico o assegno domiciliato .Codice F24=lifa
OBBLIGO DI  COMUNICARE LA PRESTAZIONE  SULLA PIATTAFORMA INPS  O CALL CENTER + D.lgs.104/22 sanzione amministrativa da €500à€2.500 (€833,33 ridotta) per ogni prestazione giornaliera in violazione/non comunicata (annullabile entro 3gg ove non avvenuta)1 ora prima della prestazione comunica: (1) dati lavoratore (2)luogo di lavoro (3) oggetto prestazione (4) data e ora inizio e fine (5) compenso giornaliero pattuito non inferiore a 36€ per le prime 4 oreA consuntivo entro il 3° gg del  mese successivo alla prestazione comunica (1)dati lavoratore (2)compenso pattuito (3)luogo di lavoro (4) durata(5)altro x gestire rapporto.

*fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato (apprendisti non si contano mess.Inps n.2887 12.12.17 ;part time in proporzione; intermittenti vedi art.18 D.lgs.81/15) vedi paragrafo 6.2 circolare 107/2017 inps e messaggio inps 2887/2017

  1. Mansioni escluse per le imprese (art. 54 bis  co.14 lett.d):     tutte  quelle in esecuzione di un contratto di appalto opere o servizi ai sensi dell’art.1655 c.c. (es. cantieristica per imprese non edili installatori impianti /pulizia/subfornitura/appalti di servizio di trasporto persone per conto di comuni/scuole ecc.), già presente nel precedente regime dei Voucher dai tabacchini/lottomatica .
  2. Gli importi ricevuti sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale (le imprese non devono rilasciare la CU, non devono consegnare prospetti paga,ecc.),non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, sono computati per il reddito ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art.54 bis comma 4);
  3. Per i pensionati di vecchiaia o di anzianità o di invalidità il reddito da lavoro occasionale non riduce l’assegno in erogazione e non fà cumulo a fini fiscali sul reddito annuo ;
  4. L’obbligatoria comunicazione preventiva di 60 minuti rispetto all’inizio della prestazione  deve essere gestita dalle imprese  sul portale INPS o tramite call center INPS (art.54 bis co. 17);   per farla tramite il call center INPS serve che l’impresa/utilizzatore abbia già attivato ed in suo il  pin Inps dispositivo; il call center INPS riceve comunicazioni nei seguenti orari dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
  5. Ove gli utilizzatori/imprese superino i limiti quantitativi economici (2.500€ annui con il medesimo prestatore e 10.000€ annui  con totalità prestatori/lavoratori  o quelli  temporali (280 ore annue con medesimo prestatore), scatta la più sfavorevole maxi sanzione da lavoro nero ( art.54 bis c. 20 come chiarito da circolare INL nr.5 9.8.17);
  6. Ammesso il rimborso del credito dell’impresa/utilizzatore presente nel portafoglio elettronico  eventualmente non speso ;
  7. per datori agricoli nel 2023/2024 esiste uno specifico rapporto di lavoro subordinato a Tempo Determinato (commi 344,345 art.1 l.197/22), con cedolino, dura max 45 gg annui in tale biennio stipulabile solo con : (1) pensionati di vecchiaia o invalidità (2) studenti <25 anni (3) disoccupati di ogni età art.19 dlgs.150/15 (4) percettori naspi , rdc, naspi, asdi, dis coll,cigo,cigs,fsba,fis,ecc.
Obbligo gestire un contratto individuale (suggeriamo annuale) per D.Lgs. n.104/22 Trasparenza artt.1->5 – fac simile presso uffici Confartigianato Imprese Marca Trevigiana- se omesso sanzione amministrativa da 250 € a 1.500 € per ogni lavoratore interessato.
MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA SE SI IMPIEGANO LAVORATORI OCCASIONALI
Come già previsto in regime voucher si applica anche per il nuovo lavoro occasionale l’art.3 comma 8 Dlg.s. 81/08 ( art.54 bis comma 3 ).E’ obbligatorio avere il DVR aggiornato (anche per ditte senza dipendenti),fare i corsi formazione obbligatoria art.37 Dlgs .81/08, effettuare le visite mediche ove previste, effettuare sempre le visite mediche con i minori,fare i corsi per specifiche attrezzature ecc. Inoltre in via innovativa il prestatore occasionale ha diritto al riposo giornaliero,alle pause e ai riposi settimanali degli artt.7/8/9 D.lgs. 66/03 quindi la ditta come per i dipendenti deve ottemperarvi.

Utilizzabilità per svolgere mansioni di autista di veicoli pesanti (camion/pulmann) le riserve da conoscere

La normativa del lavoro occasionale non fà alcun divieto di utilizzo alle imprese del trasporto merci e persone. La tipologia contrattuale che genera le occasioni di lavoro in questi due settori normalmente è il contratto di trasporto art.1678 c.c., istituto giuridico diverso dall’appalto art.1.655 c.c. su cui pende il divieto dell’art.54 bis l.96/2017.
L’attuale cautela/riserva a non usare nei due settori il lavoro occasionale/CPO è infatti legata a doppio filo alla lista dei contratti di lavoro ammessi nei medesimi settori come stilata dai relativi Albi, quale condizione per fare la mansione di autista professionale. Nel trasporto merci conto terzi (art.12 c.5 d.lgs.286/2005 e delibera albo trasporto n.1 7.0.1.2005) e nel trasporto persone per il noleggio di autobus con conducente ossia per guidare veicoli con più di 9 posti compreso il conducente (art.6 L. 218/03 + circ.M.I. 4053 4.6.14+circ.M.I. 674 3.2.16), non appare ancora esplicitata l’inclusione del contratto occasionale.
Nel conto proprio e nel trasporto persone con mezzi con meno di nove posti (es.N.C.C.) non esiste quindi alcun divieto ad utilizzare il lavoro occasionale, salvo quelli dei settori esclusi (es. ditte csc edilizia e/o del divieto dell’appalto).

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL LAVORO OCCASIONALE CONTATTARE LE ASSOCIAZIONI MANDAMENTALI DI CONFARTIGIANATO
CHE FORNISCONO UN APPOSITO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CPO

Di seguito è possibile consultare la raccolta di fonti:

CIRCOLARI E MESSAGGI INPS

20230119_Inps_Circolare-n.6

CIRCOLARI E NOTE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

AGENZIA DELLE ENTRATE