TABELLE DELLE PROROGHE DELLE VALIDITA’ DELLE PATENTI – CQC – REVISIONE VEICOLI – CFP ADR – CRONO – LICENZE – ATTESTAZIONI SANITARIE. CIRCOLARE MCTC 7203 DEL 1.3.2021 E REG. UE 267/2001

Si allegano le tabelle, elaborate dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Est – UMC di Bologna, che riportano le nuove proroghe di validità dei documenti con più frequente richiesta di informazioni e delle abilitazioni alla guida, in applicazione del Regolamento UE 698/2020, del D.L. 18/2020 e D.D. 268 del 12.8.2020 e del D.L. 76/2020, modificato con L.120/2020 e Decreto Legge n. 2 14.1.2021 art.1 co.1.

Per quanto riguarda, particolarmente il settore autotrasporto merci/persone, il regolamento UE 2021/267 prevede anche le seguenti proroghe:

Ispezione periodica dei tachigrafi: L’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che le ispezioni biennali alle quali devono essere sottoposti i tachigrafi, che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si potranno effettuare entro 10 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa

Validità carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi: L’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nelle more del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. L’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.

Proroga validità licenze comunitarie trasporto merci L’art. 7 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell’Unione, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogate per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l’attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.

Proroga validità licenze comunitarie trasporto persone L’art. 8 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell’Unione, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogate per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

Per un maggiore approfondimento, si allegano, inoltre, la circolare MCTC 7203 del 1.3.2021 e il Regolamento UE 267/2021.