TARGA PROVA: IN VIGORE DAL 29.2.2024 IL DPR CHE MODIFICA IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, il DPR 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente detta “TARGA PROVA”.

Il decreto entrerà in vigore Il 29 febbraio 2024 e cambierà quello precedente (PDR 474/2001) ordinando in un unico atto tutte le modifiche che negli ultimi anni si sono stratificate, come auspicato da tempo da Confartigianato Autoriparazione.

Le novità introdotte per l’ottenimento della targa prova prevedono che:

  • l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata, per la circolazione su strada, sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o privi di assicurazione;
  • il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare sia contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone: una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;
  • l’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza e conseguentemente si deve richiedere una nuova autorizzazione;
  • non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o priva di assicurazione;
  • Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale DA NON OSCURARE O RENDERE ILLEGGIBILE LA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE O, QUANDO PREVISTO, LA TARGA RIPETITRICE CHE, IN OGNI CASO, DURANTE LA CIRCOLAZIONE DI PROVA NON POSSONO ESSERE RIMOSSE.

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si ricorda che l’autorizzazione alla circolazione di prova, targa prova, è soggetta al pagamento del “bollo auto” che è una tassa fissa annua che è da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo, come da tabella che segue:

Classe veicoliImporto
Autoveicoli€   207,02
Ciclomotori€     21,02
Motoveicoli€     31,05

Al fine di evitare l’obbligo di rinnovare la tassa, il contribuente che preveda di non utilizzare le targhe prova dovrà restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.

“L’uscita di questo decreto– commenta Gianluigi Buosi, Presidente provinciale della comunità autoriparatori – conclude positivamente l’attività sindacale di Confartigianato Autoriparazione per l’ottenimento di una regolamentazione certa e chiara sulla  circolazione di prova dei veicoli”.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:

DPR 229 del 21 dicembre 2023 CLICCARE QUI

DPR 474 DEL 24 NOVEMBRE 2001 CLICCARE QUI