TRASPORTI INTERNAZIONALI: DAL 2 FEBBRAIO NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI DI DISTACCO DEI CONDUCENTI. OPERATIVO IL PORTALE IMI

Dal 2 febbraio 2022 entreranno in vigore nuove norme sul distacco transnazionale degli autisti dei veicoli industriali stabilite dalle Direttiva (UE) 2020/1057.

Allo scopo di uniformare le procedure operative in tutti i paesi dell’Unione Europea diventa operativo il portale europeo IMI, attraverso il quale si dovranno generate le dichiarazioni di distacco e sul quale devono essere registrati i dati delle imprese, dei conducenti distaccati e le targhe dei veicoli.

Ne deriva che dal 2 febbraio 2022:

  • gli autisti interessati dovranno possedere la nuova dichiarazione di distacco la cui validità copre un periodo massimo di 6 mesi;
  • non saranno più valide le dichiarazioni che fanno riferimento alla legislazione precedente (es.: L. Macron);
  • si dovrà produrre un certificato per ogni Paese in cui il conducente è in distacco;
  • La dichiarazione di distacco deve essere presentata in formato cartaceo o elettronico durante un controllo a bordo strada.

Si ricorda che, sempre dal 2 febbraio 2022, entra in vigore l’obbligo per gli autisti di camion con cronotachigrafo di registrare ogni passaggio di frontiera (tale obbligo è in vigore dall’agosto 2020 per chi utilizza cronotachigrafi analogici – il passaggio viene registrato automaticamente dai crono dotati di posizionamento GPS).

AUTISTI CHE DEVONO ESSERE REGISTRATI  E PER I QUALI BISOGNA PRODURRE LA DICHIARAZIONE DI DISTACCO E AUTISTI ESONERATI

La Direttiva stabilisce che un autista che opera in ambito internazionale si considera distaccato (e se ne richiede quindi la registrazione e la produzione della dichiarazione di distacco) quando:

  • svolge i trasporti tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo, nessuno dei quali è Paese di stabilimento dell’impresa che possiede il veicolo);
  • è impegnato nel cabotaggio stradale (trasporto nazionali all’interno di un Paese dove non ha sede l’impresa in seguito a un trasporto internazionale – anche nel caso venga eseguita la parte iniziale o finale di un trasporto combinato – anche nel caso di spostamenti a vuoto).

Viceversa, l’autista non si considera distaccato (ed è quindi esonerato dalla registrazione e dalla dichiarazione) quando:

  • svolge trasporti internazionali bilaterali (ossia tra il Paese dove ha sede l’impresa di autotrasporto e un altro Stato membro o un Paese terzo);
  • svolge attività limitate al carico e scarico in Paesi comunitari o terzi che avvengono nell’ambito di trasporti bilaterali;
  • quando transita nel territorio di un Paese comunitario senza svolgere carico o scarico;
  • quando è impegnato nella tratta stradale iniziale o finale di un trasporto combinato che rientra in un trasporto internazionale bilaterale.

Il portale web attivato dalla Commissione europea in tutte le lingue comunitari per presentare le dichiarazioni in modo telematico è presente all’indirizzo https://www.postingdeclaration.eu/landing

La Commissione ha prodotto dei video allo scopo di spiegare il funzionamento del portale che si possono consultare su YouTube: canale della European Labour Authority.

E’ disponibile inoltre una pagina con i chiarimenti  in italiano sull’applicazione del distacco, sotto forma di domande e risposte consultabile all’indirizzo:https://www.postingdeclaration.eu/help

Si allegano il testo della Direttiva (UE) 2020/1057 e una serie di domande ricorrente (rif. trasporti in Francia)

Per maggiori informazioni: Giancarlo Milanese tel. 0422/433300