AGGIORNAMENTO === Sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2025 è stato pubblicato il D.L. n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi; convertito in legge, con modificazioni, L. 1 agosto 2025, n. 113 e alla circolare INPS 121 del 13 agosto 2025.
L’articolo 10 estende a tutto il 2025 le disposizioni previste nel d.l. n. 160/2024, per i lavoratori e i datori di lavoro, anche artigiani, dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e ulteriori settori affini, che abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti (rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito).
L’ulteriore periodo di estensione non può essere superiore a 12 settimane, nell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Si ricorda inoltre, che nel periodo ammesso all’intervento di CIGD non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 10).
Lo scorso 23 luglio 2025, è stato siglato tra le parti sociali artigiane venete l’Accordo Interconfederale sulla procedura sindacale (QUI) per accedere in Veneto al trattamento in deroga.
Infatti, l’Impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel periodo mobile e che si trova nella condizione di non poter riprendere l’attività lavorativa, ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali, utilizzando il modello SOSTEGNO AL REDDITO IN DEROGA (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/I che ha/hanno già stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali FSBA per la stessa azienda.
Per quanto riguarda le sospensioni, riduzioni dell’attività lavorativa, già intervenute dal 1° febbraio 2025 ad oggi, l’Informativa potrà essere Inviata solo successivamente all’emanazione della circolare INPS nelle modalità che saranno indicate dalle parti sottoscrittrici l’accordo.
L’espletamento della consultazione sindacale tramite l’invio dell’Allegato 1 è condizione essenziale per richiedere il contributo “una tantum” erogato da EBAV ai lavoratori tramite la domanda EBAV D34 (LEGGI QUI).
Si ricorda, per le aziende artigiane i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito devono contemporaneamente darne comunicazione a FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. Di seguito il fac-simile:
NOVITA’ ====== Il 13 agosto scorso, la Cassa in Deroga è stata resa operativa dalle istruzioni INPS (QUI), le quali hanno chiarito che è possibile anche richiedere la proroga dell’ammortizzatore sociale per le attività (industria e artigianato) operanti nei settori tessile di cui i codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00 (si rammenta infatti che dal 1° aprile 2025 è stata adottata la nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025 – entrata in vigore il 1° gennaio 2025 – che ha sostituito la precedente codifica ATECO 2007 – allegato 1 della circolare QUI).
Nel caso di corrispondenza univoca tra i codici ATECO 2007 già ammessi al beneficio e i nuovi codici ATECO 2025, viene indicato solo il codice ATECO 2025 che dà diritto alla prestazione.
Diversamente, nel caso in cui non ci sia corrispondenza univoca tra i codici 2025 e i codici 2007 (es. perché confluiti più codici ATECO), bisognerà procedere come da istruzioni contenute nella circolare a seconda del caso, anche producendo apposita dichiarazione di responsabilità.



Esperita la procedura sindacale, le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, qualora l’inizio del periodo di sospensione si collochi tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 (data di pubblicazione della circolare INPS), è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale data, cioè entro l’11 settembre p.v.
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PRECEDENTE NOTIZIA – FEBBRAIO 2025 – CIGD FINO AL 31.1.2025
Segnaliamo che come Confartigianato abbiamo già richiesto nelle sedi opportune la necessaria proroga per l’intero 2025 di tale ammortizzatore sociale in deroga ed anche con riferimento agli ateco del settore “automotive” , stante il perdurare della congiuntura negativa che stanno vivendo le imprese di tali settori ; ove concessa ne daremo pronta notizia ( qui ultima news dal Ministro del Lavoro ).
Le migliorie in sintesi ( originale in foto) del testo novellato sono (1) estensione da 8 a 12 settimane dell’ammortizzatore in deroga per periodi fino al 31.1.2025 – utilizzabile anche se datore in crisi non ha usato la CIGD nel 2024 – (2) estensione delle imprese beneficiari che possono essere anche con ateco non della moda se impegnano loro addetti in attività di montatura e saldatura di accessori della moda.


Pertanto a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 2 del decreto 160, è stata disposta la proroga del trattamento in oggetto rispetto al periodo originariamente previsto (dal 28 ottobre al 31 dicembre 2024), fino al massimo di 12 settimane da fruire entro il 31 gennaio p.v.
Rispetto ai settori indicati in precedenza l’area di applicazione della norma (tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario) è stata altresì ampliata, limitatamente alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, alle attività identificate dai codici Ateco indicati dalla tabella A allegata alla legge di conversione e dal codice Ateco 25.62.00.

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Con l’Accordo del 31.12.2024 (QUI), si sono prorogati gli effetti dell’Accordo del 6 dicembre 2024 per le sospensioni, riduzioni dell’attività lavorativa intervenute fino al 31 gennaio 2025. Di seguito la documentazione/ modulistica aggiornata:
- informativa per attivare la procedura sindacale CIGD (invio preventivo) – QUI
- comunicazione a FSBA – QUI
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Per rendere applicabile la CIGD del settore moda il 6 dicembre 2024 è stato firmato tra le parti sociali artigiane veneto l’Accordo Interconfederale sulla procedura sindacale (QUI) per accedere in Veneto al trattamento in deroga INPS – settore moda/tessile – dopo esaurimento delle settimane FSBA. Con queste intese si è concluso l’iter delle procedure ed è possibile avanzare richiesta di CIG in Deroga. L’impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel biennio, così come certificato nell’applicativo del Fondo, può attivare la procedura sindacale per usare la CIGD MODA mediante l’invio preventivo dell’informativa (Allegato 1 dell’A.I. regionale 06.12.2024 – modello superato) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. e all’A.A. scelta, a garanzia del loro coinvolgimento.
Tenuto conto del termine di presentazione delle domande indicato dall’INPS (cir. 99/2024), ossia 15 giorni decorrenti dal 3 dicembre, l’informativa và inviata alle Parti sociali sopra indicate nel termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo (entro il 13 dicembre 2024) per recuperare in modo retroattivo le riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 29 ottobre 2024 al 3 dicembre 2024.
Entro 5 giorni di calendario, dalla data di invio dell’informativa, le OO.SS. possono richiedere un incontro per l’esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, la procedura di consultazione si intende esperita e l’impresa potrà procedere con la domanda di integrazione salariale sul portale INPS.
Nel caso, invece, di richiesta di incontro l’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro 10 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione di attivazione procedura.
L’espletamento della consultazione sindacale tramite l’invio dell’Allegato 1 è condizione essenziale per richiedere il contributo “una tantum” erogato da EBAV ai lavoratori tramite la domanda EBAV D34 per ora solo per per periodi fino al 31 dicembre 2024.(LEGGI QUI).
Si ricorda infine, che come indicato nella circolare Inps, per le aziende artigiane i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito devono contemporaneamente darne comunicazione a FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. Di seguito il fac-simile:
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“Dal Governo arriva una prima, importante risposta alle indicazioni di Confartigianato per affrontare le difficoltà delle imprese della moda” così il Presidente del Gruppo Moda di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Giuliano Secco commenta la novità della cig in deroga per aiutare le piccole imprese del settore in crisi. Questa soluzione – sottolinea il Presidente Secco – sono il frutto dell’interlocuzione che da 9 mesi Confartigianato conduce con i rappresentanti dell’Esecutivo e con le forze parlamentari per individuare interventi di rilancio delle aziende della moda colpite da una crisi profonda: nei primi sei mesi del 2024 hanno perso il 5,3% delle esportazioni, tra gennaio e luglio la produzione è calata del 10,8% e ad agosto le aspettative sugli ordini mostrano un saldo negativo di -7,7, rispetto al -3,5 di giugno. Negative anche le previsioni di assunzione per il trimestre settembre-dicembre 2024, con un calo del 5,6% rispetto al 2023”.
All’interno del decreto legge n.160 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2024 e recante anche altre misure per la migliore attuazione del PNRR, è stata inserita una disposizione (ART.2) che permette alle aziende artigiane, industriali, commerciali appartenenti ai settori tessile, abbigliamento e calzature, con forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente ( che non hanno perchè non versano FSBA ACIGS o la CIGS ) , di accedere, attualmente dal 29 ottobre sino al 31 gennaio 2025, a un trattamento di sostegno al reddito comprensivo di contribuzione figurativa, per un massimo di 12 settimane.
La nuova misura non si rivolge indistintamente a tutti i datori di lavoro con i requisiti sopra indicati, ma riguarda solamente a quelli che, avendo già esaurito i periodi di durata massima dei trattamenti secondo la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dettata dal Dlgs 148/2015 (FSBA AIS; CIGO; FIS) , non potrebbero più accedere a ulteriori periodi di trattamenti. Questa condizione dovrà essere dichiarata di datori di lavoro in sede di domanda di accesso al nuovo ammortizzatore sociale.
Ricordiamo che per i datori di lavoro artigiani (CSC inps 4) in crisi FSBA AIS dura 26 settimane nel biennio , per quelli industriali (CSC inps 1) 52 settimane nel biennio. Il biennio per ogni azienda che usa ammortizzatori sociali si apre sempre con la prima ora di effettivo utilizzo nei 24 mesi precedenti .
In linea generale, la norma pone in capo al datore di lavoro l’onere di anticipare il trattamento con facoltà di recuperare quanto pagato mediante conguaglio con l’INPS. Il recupero deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. È ammesso anche il pagamento diretto da parte dell’Inps, ma solo se il datore di lavoro si trova in seria difficoltà finanziaria, da documentare/provare all’istituto.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla nuova misura di sostegno sono stanziati complessivamente 110,4 milioni di euro , a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. All’Inps è assegnato il compito di monitorare l’andamento delle domande, al fine di garantire il rispetto del budget previsto. Inoltre la bozza del decreto prevede che la gestione complessiva della nuova misura sia affidata all’INPS (vedi circolare nr.99 del 26.11.24 sotto), chiamato anche a dettare le regole di prassi (modalità e tempistica) cui i datori di lavoro, artigiani compresi, dovranno attenersi per l’invio delle domande.
Il 26 novembre l’Inps ha emanato l’attesa circolare applicativa che chiarisce anche i requisiti che individuano l’essere o meno del settore moda (ATECO) e quindi nel campo di applicazione di questo provvedimento.
Le aziende artigiane iscritte ad EBAV che applicano il nostro ccnl area moda sono in Provincia di Treviso sono 500 e danno occupazione a 3.700 dipendenti
Per info 0422 43.33.00 selezione 4.



