Confartigianato Imprese Veneto, con lettera indirizzata al Presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, ha richiesto che l’Associazione dei Comuni si impegni a sensibilizzare le varie Amministrazioni coinvolte affinchè vigilino sulla corretta applicazione delle disposizioni evidenziate nelle gare di appalto e ad adottare le misure correttive, laddove necessario, anche ricorrendo alle segnalazioni presso gli Enti preposti alle verifiche sulla corretta osservanza della normativa in materia di lavoro.
Alla base della richiesta è stata posta una questione di particolare rilevanza: In alcune di queste gare, è stato appreso che le imprese partecipanti applicherebbero la disciplina dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 161 della legge di bilancio 2021, estesa sino al 31 dicembre 2029, riservato alle imprese che si trovano in specifiche aree svantaggiate, identificate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
A tal riguardo è stato evidenziato che la predetta agevolazione, consistente in uno sgravio contributivo pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, così come evidenziato nella circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle Regioni sopra citate. Ne consegue che, qualora il lavoratore dipendente dell’impresa, anche avente sede in una delle aree svantaggiate, svolga la propria prestazione in regioni differenti, nello specifico in Veneto dove è stato bandito l’appalto, il beneficio non può essere riconosciuto.
Inoltre, è stato messo in evidenza che l’art. 11 del nuovo Codice Appalti – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, al fine di evitare ai partecipanti alle gare d’appalto di formulare offerte vantaggiose ricorrendo al ribasso del costo della manodopera, prevede:
- Il Principio di Applicazione: ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs. n.36/2023, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- L’ indicazione Obbligatoria nel Bando di Gara: nel bando di gara o negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
La corretta applicazione delle disposizioni sopra indicate, peraltro espressamente richiamate nei capitolati d’appalto, è essenziale per garantire condizioni di lavoro eque, rispettando le specificità del settore e della zona geografica coinvolta.
Analoga richiesta era stata inviata 10 mesi fa, in riferimento a situazioni analoghe riscontrate nelle Gare di appalto per i servizi di trasporto pubblico locale.
Si ricorda infine che, sempre su impulso di Confartigianato Imprese Veneto, la Regione Veneto è intervenuta 3 anni fa in questa direzione con Legge regionale n.27 del 21/9/2021 all’art. 13 e 14 modificando la legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”, prevedendo specifici prerequisiti che le imprese sono tenute a rispettare nel territorio regionale.
Nel dettaglio si prevede:
- all’art.13 “a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;”;
- all’art. 13 “b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.
- all’art 14 si specifica “2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.”.



