AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA – DAL 27 MAGGIO ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO E NELLE FATTURE

Dal prossimo 27 maggio entra in vigore la disposizione (già anticipata sulle pagine di questo sito – CLICCA QUI ) sulla quale sono attese ulteriori novità in sede di conversione in legge del DL 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che stabilisce che per i lavori edili di cui all’allegato X del DL 81/2008*** di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali del cd Superbonus, nonché di altre agevolazioni, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che le opere sono eseguite da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi maggiormente rappresentativi del settore edile, nazionale e territoriali, tra questi ovviamente quelli siglati dalla nostra ANAEPA a livello nazionale il 4 Maggio scorso e a livello regionale da Confartigianato Imprese Veneto il 3 Febbraio 2022.Inoltre il contratto collettivo applicato, come indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Per quanto possa dirsi assodato che l’obbligo non interessa le opere diverse da quelle indicate nel citato allegato X al DL 81/2008, né gli interventi di importo inferiore a 70.000 euro, il perimetro di tale adempimento rimane per molti versi ancora incerto e comunque riguarda i lavori affidati solo da tale data in poi. Si raccomanda agli operatori del comparto edile, anche nell’incertezza sulla effettiva sussistenza dell’obbligo, di provvedere a titolo cautelare all’ indicazione delle informazioni richieste negli atti di affidamento e nelle fatture.

L’obbligo di indicare l’applicazione del CCNL Edile, a nostro avviso riguarda solo le imprese che hanno, al momento dell’esecuzione di lavorazioni edili, almeno un dipendente (si attende la conferma nelle istruzioni applicative che saranno emanate dagli enti competenti).

***ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
    ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
    permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
    le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
    idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
    opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
    elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
    Richiami all’Allegato X: – Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) – Art. 89, co. 1, lett. a)