ASSUNZIONI AGEVOLATE UNDER 36

L’incentivo “occupazione giovani”, già presentato dall’istituto Inps nella circolare 56/2021, è operativo dal 7 ottobre 2021 successivamente alle istruzioni del messaggio 3389.
Il beneficio è fruibile alle condizioni della L. 205/17 (esonero contributivo nella misura del 50% dei costi a carico del datore di lavoro riferito ad assunzioni di under 30) , nel biennio 2021-2022 grazie alla legge di Bilancio 178/20, viene ampliato alle assunzioni di giovani under 36 elevando la misura dell’incentivo al 100%.

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o che trasformano, stabilizzando i contratti in essere a tempo determinato, possono usufruire dell’esonero totale per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di importi pari a 6.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
L’incentivo non è usufruibile dai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il giovane, oggetto di assunzione o stabilizzazione, non deve aver mai avuto nella propria carriera un contratto a tempo indeterminato (ad eccezione dell’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e con periodo formativo non concluso).

QUI SCHEMA DI SINTESI

QUI SCHEMA DI CONFRONTO DEL RISPARMIO DATO DALL’ APPLICAZIONE DELL’ INCENTIVO