BUS OPERATOR. DISPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NON IN SERVIZIO PUBBLICO EURO 5 O SUP. – 2° SEM. 2022.

E’ stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2023  il Decreto 4 agosto 2023 –  Disposizioni per l’attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d’imposta sull’acquisto di carburante utilizzato per l’alimentazione di autobus ad elevata sostenibilità. Secondo semestre 2022.

SINTESI DEI CONTENUTI

Art. 1 – Le disposizioni definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art.  14, comma 1, lettera b), decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  così come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure  di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e all’effettuazione dei controlli.

Art. 2 – Possono accedere al contributo: le imprese aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) che effettuano  servizi  di  trasporto  di  persone  su strada, resi ai sensi e per gli effetti:

  • del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
  • ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 21 ottobre 2009,
  • ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
  • nonché  dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore.

Art. 3 – Credito d’imposta concedibile. Le risorse, nel limite dell’importo autorizzato, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del dodici per cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 e, al netto dell’imposta sul valore aggiunto,  per  l’acquisto  di  gasolio impiegato dai  soggetti,  che  effettuano  servizi  di  trasporto  di persone su strada, in  veicoli di categoria euro Vo superiore,  utilizzati  per  l’esercizio  delle predette attività, compROvato mediante le relative fatture d’acquisto.

I contributi sono concessi entro e non oltre  il  termine  previsto  dal  punto  61  della  Sezione  2.1 comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023

Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito e  della  base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle  attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4 – Procedura di concessione del credito d’imposta. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l’individuazione dei  soggetti  beneficiari  della presente  misura,  della   determinazione   del   credito   d’imposta concedibile, nonché della  approvazione  degli  atti  necessari  al riconoscimento del relativo credito d’imposta.

CON SUCCESSIVO DECRETO DIRETTORIALE MIT:

  • saranno determinati termini e modalità per la presentazione dell’istanza che dovrà essere presentata tramite apposita piattaforma informatica (implementata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli) che consente di  inserire  i  dati  necessari alla  determinazione   del   credito   concedibile: 
    • identificazione dell’impresa
    • indicazione delle  fatture  di  acquisto  del  gasolio
    • somme spese dall’impresa
    • indicazione degli autobus per  i  quali  il gasolio è stato acquistato.
  • Sono definite le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti.

Art. 5 –Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione,
  • è  disponibile  decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 1.
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive 

Art. 6 – Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette all’Agenzia  delle  entrate,  con  modalità   telematiche   definite d’intesa,  l’elenco  delle  imprese  ammesse  a  fruire  del  credito d’imposta  con  l’indicazione  dell’importo  del  credito   d’imposta concesso. Con  le  stesse  modalità  sono  comunicate  le  eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia  delle   entrate   trasmette   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche  e  secondo termini  definiti  d’intesa,  l’elenco  delle   imprese   che   hanno utilizzato in compensazione il  credito  d’imposta,  con  i  relativi importi.