CCNL noleggio autobus con conducente: rinnovato il 3 Aprile 2024

Il CCNL Noleggio Autobus con conducente è scaduto il 31 dicembre 2020, e nell’ambito della complessa trattativa, lo scorso 3 aprile, Confartigianato Autobus Operator, le altre associazioni datoriali artigiane di settore, e FILT-Cgil, FIT-Cisl e UILTRASPORTI-Uil, hanno raggiunto una prima intesa sulla parte economica per adeguare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
L’impegno delle parti, come dimostrato dalla costituzione di apposita commissione per l’ampliamento del campo di applicazione del CCNL, è quello di ritrovarsi per completare integralmente il rinnovo del CCNL solo avviato.

QUI il testo del verbale di accordo.

L’accordo prevede l’incremento della retribuzione tabellare sul livello C2 (es. autista/conducente di autobus) è di 90 lordi , riparametrati per gli altri livelli di inquadramento, da erogarsi in due tranche:

  • 45 euro a partire dal 1° aprile 2024
  • 45 euro dal 1° agosto 2024.

A integrale copertura dei 36 mesi di carenza contrattuale (1°gennaio 2021 – 31 gennaio 2023) è prevista l’erogazione di un importo forfettario lordo di una prima una tantum pari a 750 € lordi, in favore dei lavoratori in forza al 3 aprile 2024, in tre soluzioni: 250 € con la retribuzione di maggio, 250 € con la retribuzione di luglio e 250 € con la retribuzione di settembre 2024; su questa cifra si applica la tassazione separata essendo riferita ad anni fiscali precedenti (2021/2022/2023).
Inoltre è prevista di fatto una seconda una tantum, ai lavoratori in forza dal 1°gennaio 2024 al 31 marzo 2024 di 100 € lordi, da corrispondersi con la retribuzione di dicembre 2024 in proporzione alla presenza in questi 3 mesi di ulteriore vacanza contrattuale. Qui la tassazione è ordinaria essendo riferita ad anno fiscale corrente.
E’ possibile suddividere l’importo delle due una tantum in quote mensili, o frazioni, con riferimento alla durata del rapporto di lavoro in essere nei periodi  interessati.
L’importo ottenuto va proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA).
Entrambe le tantum sono riconosciute anche ai lavoratori, che avendone diritto, cessano dal rapporto di lavoro per dimissioni, o licenziamento, successivamente al 03.04.2024 e andrà liquidata per il totale e/o residuo nelle spettanze di fine rapporto.
Entrambe le una tantum sono escluse dalla base di calcolo del TFR e sono comprensive dei riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale (TFR compreso).
L’importo:

  •  della 1^ una tantum riferito al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (anni fiscali passati) è assoggettato a tassazione separata;
  •  della 2^ una tantum all’anno fiscale corrente  tassazione ordinaria.

ESEMPI

– un lavoratore con rapporto di lavoro full time in essere e continuativo nel periodo di carenza contrattuale (36 mesi) e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, se in forza al 3 aprile 2024, ha diritto a 850 € di una tantum, da erogare nelle 4 tranche, come sopra fissate.
-un lavoratore full time assunto il 1°settembre 2021 e in forza al 3 aprile 2024 ha diritto a 683 € di una tantum: 750/36*28 mesi di rapporto di lavoro + 100 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
-un lavoratore full time assunto il 10 gennaio 2024 e in forza al 3 aprile 2024 ha diritto ai 100 € di una tantum con erogazione a dicembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data del 03 aprile 2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze del personale qualificato.

Eventuali importi già corrisposti dalle aziende ai lavoratori a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC), potranno essere assorbiti fino a concorrenza dell’importo una tantum e tali voci cessano di essere corrisposti con la retribuzione di aprile 2024.

Dal 1° aprile 2024 viene elevato il valore del Buono Pasto giornaliero (art. 44 del CCNL) che passerà dagli attuali 5,29 a 7,00 € che spetta solo laddove:

  • il personale non sia già in trasferta ai sensi dell’art.45 del CCNL  
  • e per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa nell’ambito dell’impegno orario giornaliero stabilito

Ricordiamo che tutti gli associati a Confartigianato hanno diritto alla scontistica di cui alla convenzione Ticket Restaurant Edenred in essere (clicca qui per scoprire).

Quanto alla parte normativa l’intesa adegua la disciplina del contratto a tempo determinato alle più recenti novità legislative in materia (legge nr. 85/2023), introducendo per la prima volata  le seguenti causali (non stagionali già presenti)  di ricorso al rapporto a termine oltre i primi 12 mesi per legge già  a-causali ed entro il limite di durata massima di 24 mesi (la specificazione al caso aziendale va ricercata caso per caso con specifica documentazione aziendale agli atti ai fini probatori in caso di contenzioso):

  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale;
  • incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.

Sempre in tema di contratto a termine è introdotta una norma sul periodo di preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato: il lavoratore che rassegna le dimissioni senza giusta causa nell’ambito di un rapporto a tempo determinato, dovrà rispettare un preavviso di 15 giorni di calendario.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Per le tabelle paghe in vigore nel mese di aprile 2024 clicca qui