CONTRIBUTI E CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE MODA (Decreto Rilancio artt. 38-bis e 48-bis)

La Legge n. 77/2020 (Conversione in legge del Decreto Rilancio n. 34/2020) contiene due misure indirizzate al comparto Moda.

L’Art. 38-bis prevede infatti l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere, a livello nazionale, le imprese del tessile, della moda e degli accessori con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti dei medesimi settori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
Le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

L’Art.48-bis, relativo alle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), un contributo nella forma di credito d’imposta nella misura del 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020.
Il credito d’imposta, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro è destinato ai soggetti con bilancio certificato, poiché i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ossia 19 luglio 2020. I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta, le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa aranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro Dell’economia e delle Finanze.