CQC: SOGGETTI COINVOLTI E NOVITA’ CORSI DI FORMAZIONE

I soggetti obbligati a conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono già, da diverso tempo, non solo gli autisti professionisti ma tutti coloro che guidano veicoli per cui è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, compresi i veicoli immatricolati in conto proprio.
In riferimento alle recenti novità normative, introdotte a livello comunitario e nazionale, la Circolare MIMS n. 28444 del 14/09/2021 specifica ulteriormente il campo di applicazione della normativa QCQ, quali siano i conducenti coinvolti e le attività assoggettate alla relativa disciplina.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

La Circolare indica  che il campo di applicazione oggettivo ed al netto delle deroghe:

  • non è più esteso fino a ricomprendere la mera guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE: occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un’attività di trasporto. Ne consegue che non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC iil conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come “attività di trasporto”;
  • non riguarda solo l’attività di trasporto professionale, come era previsto nella precedente formulazione, ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come attività di trasporto di cose o passeggeri”.

LE DEROGHE PRICIPALI

Restano esclusi dall’ambito di applicazione su delineato, ai sensi dell’articolo 16 del DLG 286/2005 i conducenti che si trovano alla guida dei veicoli:

  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: come da modifica introdotta dal DLG 50 del 2020), viene quindi confermato che “per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali”: si pensi, ad esempio a “trasporti eseguiti dalle ONLUS in cui il conducente non svolge l’ attività per suoi fini (privati) ma, qualora il trasporto non abbia fini commerciali (senza scopo di lucro), può considerarsi esentato dalla CQC.”;
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente, intendendo come “attività principale” quella che occupa più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Questo criterio è stato introdotto per  “risolvere quelle casistiche, molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall’impresa con mansione diversa da autista (es. operario, magazziniere, ecc.) di fatto, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l’attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.”;
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE, che non sono menzionati) e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente, come innanzi definita.

NUOVE DEROGHE

Costituiscono nuove deroghe, introdotte dal DLG 50/2020, quelle riferibili a:

  • conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
  • conducenti che non offrono servizi di trasporto: viene condiviso quanto già disposto dalla   circolare prot. n. 6220 del 04/09/2020: “In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto”;
  • trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, intendendosi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 in commento, come trasporto occasionale: “il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito”; come trasporto non incidente sulla sicurezza stradale: “il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.”;
  • veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, a meno che la guida rientri nell’attività principale del conducente, come già definita, o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

La Circolare definisce, inoltre, le modalità di comprova della qualificazione cqc merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno stato extra ue o extra see, dipendente da un’impresa stabilita in uno stato membro, ivi compresa l’italia, o impiegati presso di essa.

NOVITA’ FORMAZIONE CQC

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 15.9.2021, n. 221) il Decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 2021 che contiene le “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” che entreranno in vigore dal 15.10.2021.

In sintesi, il Decreto attua la nuova direttiva europea 2018/645, che ha introdotto:

  • la possibilità  della formazione periodica “spalmata” su tutti e 5 gli anni;
  •  l’opportunità di erogare il corso in modalità e-learning,
  • l’apertura ad altre figure professionali, come lo psicologo del traffico e il medico generico,
  • l’obbligo della rilevazione delle presenze su base biometrica (impronte digitali) e delle comunicazioni con gli UMC attraverso uno specifico applicativo.

Si allegano il Decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 2021 e la Circolare MIMS n. 28444 del 14/09/2021 per una lettura di dettaglio.

Per ulteriori informazioni, contattare Giancarlo Milanese (0422/433300)