Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 146/2021 (clicca QUI) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
In particolare il Capo II dispone importanti novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali, mentre il Capo III è dedicato a modifiche della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di seguito si riporta un quadro complessivo delle principali disposizioni.
Articolo 8 (Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
Vengono stanziati 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 976,7 milioni per l’anno 2021, per estendere fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per Covid-19 dai dipendenti del settore privato che ricevono dall’Inps in tutto, o in parte, il sussidio di malattia (ad esempio operai).
L’Inps quindi potrà erogare la sua prestazione anche per i periodi 2021 già fruiti dai lavoratori, ma che ancora non avevano trovato finanziamento da parte dallo Stato nei casi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva (nel caso di conviventi di soggetti positivi al virus) o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (quarantena dovuta al rientro da zone ad alto rischio). Questo atteso rifinanziamento, ampiamente richiesto da Confartigianato, restituisce tranquillità ai datori che avevano anticipato la prestazione.
Tali periodi di assenza non sono computabili ai fini del conteggio del periodo massimo di comporto di malattia per eventuali licenziamenti.
Lo stesso articolo 8 prevede in via innovativa che dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps (esclusi i datori di lavoro domestico), abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (ad esempio gli impiegati) pari a euro 600, per ciascun anno solare e una tantum per ogni singolo lavoratore.
L’indennizzo è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile (aspetto sul quale ci aspettiamo chiarimenti operativi).
Il rimborso avverrà previa presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta all’INPS con apposita istanza telematica nei limiti dello stanziamento complessivo attualmente previsto di 188,3 milioni di euro.
Articolo 9 (Congedi parentali)
La norma reintroduce fino al 31 dicembre 2021 il congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità (senza limiti di età).
Il lavoratore, alternativamente all’altro genitore, può assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica/educativa in presenza del figlio;
- dell’infezione da COVID-19 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria e per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limite di spesa, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa (con copertura di contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Nel caso di periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario.
Inoltre, in caso di figli di età fra i 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, ricorrendo le condizioni previste (infezione, DAD, quarantena), può astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Si evidenzia che anche i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i figli conviventi di età non superiore ai 14 anni, hanno diritto a fruire, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e che hanno diritto a fruire del congedo, con l’indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Non appena l’INPS rilascerà le istruzioni applicative, per gli interessati autonomi e dipendenti, sono a disposizione gli uffici del Patronato INAPA di Confartigianato, presenti in tutte le sedi mandamentali. Per la presentazione della domanda sarà richiesto il provvedimento ASL di isolamento fiduciario contenente il periodo iniziale cautelativo di permanenza in domicilio.
Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
Il decreto Fiscale prolunga di altre 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, la possibilità il trattamento di FSBA Covid (clicca QUI) Assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.
I trattamenti in esame non sono soggetti a nessun contributo addizionale e sono concessi nel limite massimo di 657,9 milioni per il 2021, di cui 304,3 per i trattamenti e assegno ordinario e di 353,6 milioni per i trattamenti di cassa in deroga. Queste ulteriori settimane sono riconosciute ai soli datori di lavoro ai quali sia stato già autorizzato, e sia altresì interamente decorso, il precedente periodo, rispettivamente, di 28 settimane stabiliti dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) .
Viene altresì riconosciuto un trattamento di cassa integrazione ordinaria per il settore moda pari a 9 settimane con causale riconducibile alla pandemia, per lo stesso periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, alle imprese appartenenti al settore tessile-abbigliamento-calzature (identificate con i codici Ateco 13, 14 e 15), già destinatarie di 17 settimane di trattamento di CIGO ai sensi dell’art. 50bis, D.L. n. 73/2021. Qui le settimane aggiuntive del decreto fiscale potranno essere usate anche se non esaurite le precedenti 17 il cui termine finale di fruizione ricordiamo essere quello del 31 ottobre 2021; quindi per queste ditte industriali dell’area moda dal 1 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 le uniche settimane esigibili sono quelle del D.L. Fiscale.
Le settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali covid di cui sopra sono applicabili con riferimento ai lavoratori in forza fino alla data del 22 ottobre 2021 (entrata in vigore D.L. Fiscale).
Ricordiamo invece che ove le imprese destinatarie di Fsba/Cigd/Fis causale Covid utilizzino tali ammortizzatori sociali per periodi fino al 31 dicembre 2021 , le settimane del D.L. 41/2021 (perché sufficienti) si potranno salvaguardare solamente le mancanze di lavoro dei dipendenti in forza fino al 23 marzo 2021.
Viene confermato il termine di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione i termini di cui sopra sono prorogati al mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (30 novembre 2021).
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’lnps (non previsto per FSBA Covid ) è inoltre confermato il termine di presentazione allo stesso Istituto dei dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione, ovvero, se posteriore, di 30 giorni dalla data della concessione o, in sede di prima applicazione e se più favorevole, di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Si ricorda che i suddetti termini sono di natura perentoria, se non rispettati, l’INPS non erogherà le integrazioni e tutti gli oneri ricadranno sul datore di lavoro .
Ai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), che garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con causale COVID- 19, per la medesima durata massima di 13 settimane collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, è assegnato un “plafond” di 844 milioni di euro, stabilito in esito alla rideterminazione delle risorse già stanziate con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Legge Sostegni).
Ai datori di lavoro che presentano domanda per le nuove settimane CIGD, assegno ordinario FIS, CIGO settore tessile -abbigliamento-calzature e FSBA, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo o individuale per motivo economico per pari durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Diversamente i datori di lavoro che non usano le settimane del D.L. Fiscale (le 13 o le 9 settimane) dal 1 novembre 2021 possono, ove ne abbiano la necessità, procedere a licenziamenti collettivi o individuali per motivo economico, quindi da tale date viene meno il divieto di licenziamento.
Ove vengano invece utilizzate le settimane (13 o 9) del Decreto Fiscale, restano confermate le ipotesi già previste di eccezione al divieto di licenziamento, quali la cessazione definitiva dell’attività d’impresa; la messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Articolo 11, comma 15 (Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)
Il comma 15 interviene in materia di somministrazione di lavoro rendendo strutturale la previsione (finora vigente fino al 31 dicembre 2021) che consente la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione a cui l’impresa si affida per “affittare” temporaneamente (pur a costi maggiori di un’assunzione a termine diretta) anche per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
La norma introduce diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
In primo luogo, si prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti (la soglia attuale è del 20%) risulti occupato senza instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, adotti un provvedimento di sospensione.
Unitamente al provvedimento di sospensione, adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati, l’Ispettorato può imporre inoltre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Durante la sospensione, inoltre, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
In caso di gravi violazioni (individuate nell’allegato I “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale” che fa riferimento agli illeciti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene gli importi delle sanzioni aggiuntive) viene quindi meno il vincolo della reiterazione, finora previsto dalla normativa quale elemento essenziale per procedere alla sospensione dell’attività: alla luce della nuova formulazione, quindi, una singola violazione, anche solo formale, legittimerebbe la sospensione dell’attività.
Si tratta, quindi, di una modifica che non può che essere valutata negativamente dal momento che non appare utile ad ottenere concretamente alcun beneficio rispetto allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, rischiando al contrario di produrre ulteriore burocrazia.
Restano confermate le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e consistenti nell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia salute e sicurezza e nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
In merito alle condizioni per la revoca della sospensione:
- vengono innalzati gli importi delle somme aggiuntive da corrispondere nelle ipotesi di lavoro irregolare, fissati adesso in 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e in 5.000 euro in presenza di più di cinque lavoratori irregolari;
- per le gravi violazioni gli importi sono indicati nell’allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie;
- si prevede che, su istanza di parte, la revoca è altre sì concessa subordinatamente al pagamento del 20% (la soglia attuale è del 25%) della somma aggiuntiva dovuta.
La norma interviene anche sull’art. 13 del Testo Unico al fine di ampliare le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (finora limitate all’edilizia, trasporti ferroviari e altri settori marginali) ed equiparandole sostanzialmente a quelle riconosciute alle ASL. A tal fine si prevede anche un rafforzamento dell’organico dell’INL.
In merito alle nuove competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro va sottolineato come la misura presenti delle criticità: c’è infatti il rischio, in assenza di misure concrete di coordinamento con le Regioni, di creare un pericoloso “doppio regime” di controlli sulle aziende, addivenendo così ad interpretazioni difformi e contenziosi.
L’articolo interviene, infine, in merito al coinvolgimento degli organismi paritetici (per l’artigianato COBIS e CPR) andando a sostituire interamente l’art. 51, comma 8bis, del Testo Unico. In base alla nuova formulazione COBIS e CPR comunicano annualmente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e all’INAIL i dati relativi:
- alle imprese che hanno aderito al sistema del COBIS (clicca QUI) imprese artigiane non edili e del CPR -imprese artigiane e pmi edili (clicca QUI) e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali , come espressi dal COBIS o dal CPR e dagli altri organismi paritetici di settore;
- al rilascio delle asseverazioni relative all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
Tali dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.
Accogliendo, infine, un’istanza più volte rappresentata dalla Confartigianato unitamente alle altre parti sociali dell’artigianato, viene prevista, l’istituzione da parte del Ministero del Lavoro del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi entro 100 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Si rimanda al D.l. 146/2021 per ulteriori approfondimenti (clicca QUI).
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In ultima si segnala che il predetto decreto contiene al Capo I varie disposizioni di carattere fiscale che sono di seguito sinteticamente illustrate.
Articolo 1 (Riammissione in termini per la rottamazione -ter e saldo e stralcio)
L’articolo 1 del decreto-legge n. 146/2021 modifica il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nello specifico, il nuovo comma 3 dispone che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”) e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.
È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza” disposti dal comma 14-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 119/2018, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Articolo 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)
L’articolo 2 del decreto in analisi dispone che con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in 150 giorni.
Articolo 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione)
L’articolo 3 del decreto-legge n. 146 modifica il comma 2-ter dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In sostanza, con la modifica apportata viene ampliato a 18 (anziché 10) il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di dilazione antecedenti la pandemia (8 marzo 2020).
Il comma 2, dispone che i debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2 -bis , del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), ferma restando l’applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.
Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.
Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)
Ripartizione del fondo lotteria degli scontrini
I commi da 1 a 4 dell’articolo 5 disciplinano la ripartizione delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con apposito decreto che sarà emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.
In conseguenza della suddetta rimodulazione delle risorse disponibili viene modificato l’articolo 41, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli altri anni a seguire.
Credito di imposta cultura
Il comma 5 del decreto 146 prevede che l’utilizzo del credito di imposta disciplinato dall’articolo 36-bis comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possa essere utilizzato unicamente in compensazione (è stata eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi).
Riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato
La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l’agevolazione.
In particolare, la norma dispone che i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta precedentemente indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato le disposizioni agevolative in maniera non conforme a quanto a quanto indicato dalle diposizioni sull’agevolazione.
La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi m cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.
Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022;
- e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La procedura in analisi si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 con decorrenza dalla data del 17 dicembre2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10 -quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
La procedura in commento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.
Obbligo di autocertificazione – Aiuti di Stato
Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell’art. 1, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato· e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell’ordinamento successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021:
- contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
- contributo a fondo perduto previsto per le start-up dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni;
- definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall’articolo 5 del Decreto Sostegni;
- esenzione della prima rata lmu prevista dal Decreto Sostegni;
- contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis;
- credito d’imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.
Revisori legali ammessi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’articolo 5, comma 14, dispone che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Articolo 6 (Semplificazione della disciplina del patent box)
È prevista l’abrogazione della disciplina del patent box e l’introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni.
Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione.
Articolo 7 (rifinanziamento Fondo automotive)
È stata incrementata la dotazione del fondo per l’acquisto di veicoli a basse missioni.