DECRETO LEGGE NATALE – D.L. 172 DEL 18 DICEMBRE 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 il Decreto Legge n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre.

Premesso che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome, salvo comprovate esigenze lavorative e ferma restando, fino al 23 dicembre compreso, la validità dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.169 del 17 dicembre 2020, il Decreto n. 172 prevede le seguenti disposizioni.

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, nei giorni prefestivi e festivi tutte le Regioni saranno zona rossa, mentre nei giorni feriali tutte le Regioni saranno zona arancione.

ZONA ROSSA : GIORNI 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

  • Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, situazioni di necessità e salute.
  • È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi i centri estetici, i negozi, i bar e i ristoranti. Consentiti: il servizio d’asporto fino alle ore 22.00; il servizio a domicilio senza restrizioni.
  • Sono aperti: supermercati, generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

ZONA ARANCIONE : GIORNI 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

  • Ci si può spostare solo all’interno del proprio Comune di abitazione e residenza senza dover giustificare il motivo.
  • Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza massima di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  • I bar e i ristoranti sono chiusi. Consentiti: il servizio d’asporto fino alle ore 22.00; il servizio a domicilio senza restrizioni.
  • Sono aperti i negozi, i supermercati, generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, all’interno della regione, una sola volta al giorno, tra le 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all’allegato 1 del D.L.*. 

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • è soggetto all’applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 25, c. da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020.

*Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico

561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Prospetto limitazioni principali: https://app.box.com/s/cp6c0n4o51cudzi0n7k2w5ynfz4e8uqt

Calendario limitazioni principali https://app.box.com/s/8kod9fvd396cbz07ya121vrbatr893jv

Slides di sintesi del Governo http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf