FSBA 2025: Assegno di Integrazione Salariale (fino al 30.06.2025)

FSBA è l’ammortizzatore sociale delle imprese con inquadramento INPS CSC4 e codice autorizzativo 7B (ossia tutte le imprese artigiane con dipendenti non edili, comprese quelle del c.d. “ex indotto”). QUI maggiori info.

Le principali misure di supporto alle imprese in crisi e ai loro lavoratori sono:

  • l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) per eventi di crisi ordinari o straordinari (quest’ultimi solo per aziende che abbiano in media fino a 15 lavoratori in forza), oppure per situazioni climatiche straordinarie;
  • l’Assegno di Integrazione Salariale per ragioni Straordinarie (ACIGS) per causali straordinarie afferenti alle imprese che rientrano nel campo di applicazione e che abbiano in media oltre a 15 lavoratori in forza. QUI LA PAGINA DEDICATA ALL’ACIGS
Questa pagina è dedicata all’Assegno di Integrazione Salariale AIS

Le fonti per l’assegno ordinario AIS:

  • Regolamento nazionale, da ultimo rinnovato l’11 settembre 2024 (clicca qui);
  • procedure operative FSBA per gli intermediari che utilizzano Sinaweb reperibili nella homepage del sito di FSBA (clicca qui);
  • procedure/verbale sindacale accordo interconfederale veneto per AIS del 2 febbraio 2023 (clicca qui).

L’attuale contatore aziendale di settimane disponibili per l’assegno ordinario resta fissato in 26 settimane (130 giorni per chi lavora su 5 giorni; 156 per chi lavora su 6 giorni; 182 giorni per chi lavora su 7) nel biennio. Dal 1° gennaio 2023, sono stati azzerati eventuali utilizzi precedenti fino al 31.1.2022. Ricordiamo che, come per la Cigo e il FIS, l’utilizzo di FSBA insiste su di un contatore aziendale, dunque non è agganciato alla fruizione nei confronti di un singolo dipendente.

L’assolvimento dell’art. 14 del D.lgs.148/2015 in Veneto avviene mediante il modello di apertura procedura sindacale FSBA (allegato 1 QUI) da parte dell’azienda. Il modello di avvio deve essere inviato in modo congiunto e tracciabile a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (o ad una delle altre associazioni artigiane provinciali).

Tale procedura deve sempre chiudersi con la firma del verbale di sospensione veneto (all.2 QUI) da parte del datore, di almeno una OO.SS.LL. e di tutti i lavoratori che s’intende sospendere (NO sottoscrizione on line). Solo dal giorno successivo a quello di stipula sarà possibile iniziare il periodo di sospensione per il periodo massimo esigibile. In base al regolamento vigente, l’accordo sindacale può essere sottoscritto con una durata massima di 3 mesi intendendosi che l’ultimo giorno del 3° mese (o del 2° o del 1°) deve sempre coincidere con l’ultimo giorno di quel mese (es. verbale trimestrale con decorrenza 13 marzo ultimo giorno del verbale 31 maggio) .

La domanda informatica sul portale Sinaweb  va caricata dalla ditta, tramite il suo intermediario di cui alla l.12/1979, ogni mese allegando il verbale di riferimento. Per ogni domanda va assegnato un ticket Inps. Dal 1° maggio 2024 la domanda deve essere presentata preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto quindi non esiste più l’elastico dei 15 giorni successivi. Non sono concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda. In presenza di accordo di sospensione aziendale plurimensile (es. 3 mesi) vanno quindi caricate tre distinte domande (ognuna con il suo diverso ticket Inps) e in up load su Sinaweb caricato il medesimo verbale di sospensione sul format Veneto (EBAV controllerà la conformità del verbale all’Accordo Interconfederale Veneto del 2 febbraio 2023 come previsto dall’art. 8 del medesimo). La possibilità di continuare in Veneto a sottoscrivere verbali sindacali trimestrali è data dal verbale sindacale regionale del 30 aprile 2024 (clicca qui ).

Dati di bilancio dal 1° Maggio 2024 : l’intermediario nella domanda di FSBA deve inserire, avendoli ricevuti dal datore di lavoro in crisi, i dati di bilancio anno fiscale antecedente all’anno di presentazione della domanda.

La rendicontazione delle giornate di utilizzo di FSBA resta confermata al 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, senza rendicontazione i lavoratori non riceveranno il sostegno previsto.

Si ricorda che per la gestione dell’AIS:

(1) la dichiarazione di ripresa lavorativa non va più caricata con l’apposito modello previsto per Sinaweb al termine del periodo richiesto ; confermando che l’impresa può uscire da un periodo di AIS, se del caso, anche senza dipendenti purché resti attiva; a testimoniarlo/provarlo sarà la visura camerale e/o altri giustificativi in uso per altre fonti di legge che comunque non devono essere caricati sul portale Sinaweb;

(2) l’utilizzo ferie pregresse non sono pre-condizione per fruire da subito di FSBA AIS posticipando per ciascun lavoratore il godimento ferie residue anno precedente e infra annuali maturate alla data di richiesta di AIS, concedendo comunque entro la fine dell’anno di riferimento le due settimane di ferie contemplate dall’art.10 del D.lgs.66/2003 ( il tutto come avviene per la CIGO circolare inps n.139/2016 e mess. Inps n,3777/2019 e s.m.i.) nel rispetto di eventuali previsioni indicate nel ccnl in uso.

Nel caso di riduzione o sospensione legata ad eventi climatici, utile ad esempio per le imprese artigiane non edili che operano a vario titolo nei cantieri, il datore di lavoro dovrà inviare l’apposito modello (all.3 qui) , a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Per il caricamento a portale della richiesta di integrazione dovrà inoltre essere allegata anche la prova dell’autorità competente attestante l’evento meteo (esempio sito ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto).

L’utilizzo di FSBA è richiedibile anche peri lavoratori a domicilio e per gli apprendisti, anche duali. Precondizione è sempre il requisito di 30 giorni di anzianità aziendale.

Non è prevista l’addizionale del 4% a carico del datore di lavoro nel caso di utilizzo dell’assegno ordinario AIS. Aspetto voluto dalle parti costitutive il fondo che caratterizza per minor onerosità datoriale disporre di FSBA rispetto agli altri ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs.148/2015 come la CIGO e il FIS .

L’ addizionale del 4% è prevista solo per i nuovi assegni “straordinari” ACIGS.

Ulteriori adempimenti a carico dell’azienda e il ruolo dell’IBAN 

Il pagamento dell’integrazione salariale viene fatto direttamente da FSBA sul conto corrente del lavoratore (fonte accordo veneto del 10.10.2022). Il datore di lavoro , tramite il suo intermediario, deve quindi disporre dell’IBAN del lavoratore (che deve fornirlo come prevede l’art. 4 AI Veneto del 2.2.2023) e inserirlo in Sinaweb quale precondizione per il pagamento (l’iban deve essere intestato o cointestato al lavoratore sospeso). Qui un ipotesi di fac simile puramente indicativa utilizzabile nel dialogo tra datore di lavoro e il suo intermediario e dipendente per autorizzare a comunicare l’IBAN di riferimento.

Si ricorda inoltre che, per i lavoratori in FSBA nel corso dell’anno 2024, EBAV riconosce un contributo una tantum, esigibile su istanza dello stesso. QUI INFO SUL MODELLO D34 EBAV

Per la gestione e verifica  dell’avvenuto versamento della  contribuzione correlata utile ai fini pensionistici  si rinvia alle procedure operative sul sito di FSBA e si invitano i lavoratori a rivolgersi al patronato INAPA presso ciascuna nostra sede  nella provincia per una verifica gratuita della  posizione previdenziale (tel. 0422 43 33 00).

Per il 2025 gli importi FSBA al dipendente (circolare numero 25 del 29-01-2025) sono fino ad un massimo di € 1.404,03 lordi (massimale mensile, uguale anche per CIGO e FIS). L’importo che percepisce il dipendente sospeso è pari al 80% della retribuzione lorda che gli sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di orario contrattuale, l’importo ottenuto viene quindi plafonato nel massimo entro i limiti mensili /orari del massimale INPS di cui sopra.

FSBA non può essere utilizzato per periodi in un giorno inferiore ad 1 ora. L’ utilizzo di una sola ora in un giorno scarica 1 gg dal contatore aziendale.

I lavoratori somministrati presso imprese artigiane non utilizzano FSBA ma l’A.I.S. di Formatemp. Si invitano le imprese a redigere verbali sindacali di sospensione ad hoc dedicati a questi lavoratori in somministrazione utilizzando le indicazioni di tale fondo ( per info qui ).

PER ALIQUOTE DI VERSAMENTO E PER GLI EFFETTI SUL DURC PER MANCATA REGOLARITA’ NEI VERSAMENTI AL FONDO clicca qui.