ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI

Si informa che nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero (DM) delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in oggetto che stabilisce i requisiti per l’iscrizione al registro degli Operatori EUTR, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 178/2014 (articolo 4., comma 1.).

Alla base del DM in oggetto si pone il noto Regolamento UE 995/2010, conosciuto come “Regolamento EUTR” “Timber Regulation”. Esso si rivolge a tutti coloro che rientrano nella definizione di “Operatori”, ovvero chiunque immetta per la prima volta sul mercato  comunitario legno o prodotti da esso derivati, inclusi carta e pasta di carta. In particolare, si tratta degli importatori di tali merci da paesi extra-UE e delle imprese boschive operanti negli Stati membri dell’Unione Europea.

Il Regolamento EUTR introduce, inoltre, l’obbligo della tracciabilità per i cosiddetti “commercianti”, ovvero coloro che acquistano prodotti regolamentati, già immessi sul mercato comunitario, per rivenderli tal quali o dopo averli sottoposti ad ulteriore lavorazione.

Ricordiamo gli obblighi specifici previsti dal Regolamento EUTR per gli Operatori:

  • Il divieto di immissione sul mercato comunitario di legname tagliato abusivamente e suoi derivati;
  • La tenuta di un apposito registro attraverso il quale ricondurre ogni approvvigionamento regolamentato alla relativa Due diligence effettuata;
  • L’obbligo, per gli importatori che introducono per la prima volta sul mercato UE prodotti a base di fibre di legno, di osservare il “sistema di dovuta diligenza”, la cosiddetta Due Diligence.

Sulla base di quanto sopra, il DM in oggetto prevede che chi commercializza legno e/o altri prodotti regolamentati dall’EUTR dovrà iscriversi ad un apposito registro, compilando la modulistica online che il MiPAAF pubblicherà sul proprio sito web.

A riguardo ed a scanso di ogni possibile fraintendimento, si sottolinea che, fino a quando la suddetta procedura informatica non sarà pubblicata, gli Operatori non dovranno e non potranno procedere alla prevista.

Al momento, si ritiene che ciò non avverrà prima del 2022. Sarà comunicata tempestivamente ogni novità a riguardo.

Nel frattempo, si consiglia di prendere visione del DM in oggetto (v. allegato) ed in particolare degli articoli 3.,4., 5. e 6. che trattano dell’obbligatorietà dell’iscrizione, della composizione del registro e dei vari adempimenti a carico degli Operatori, tra cui il versamento di un corrispettivo annuale di euro 20,00.