L’ANTITRUST BOCCIA IL LIMITE DI ANZIANITA’ DEGLI AUTOBUS A NOLEGGIO. UNA VITTORIA DELLA NOSTRA INCESSANTE AZIONE SINDACALE

Il recente pronunciamento dell’antitrust che ritiene il limite di anzianità di 15 anni previsto dalla LR11/2009 del Veneto un ostacolo alla libera concorrenza in materia di trasporto persone con autobus, concorda con la linea sindacale, promossa da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e fatta propria da Confartigianato Imprese Veneto, avviata nel 2011 e che, nel recente passato, aveva avanzato con esito positivo alcune richieste di modifica alla Regione del Veneto proprio sulla norma oggetto di osservazioni da parte de l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

“Grazie al lavoro della Presidente Roberta Marcon e dell’allora gruppo dirigente, ricorda Elio Tomasella, attuale Presidente Provinciale degli autobus operator di Confartigianato IMT, la nostra attività di  contrasto al limite di anzianità è stata costante ed è continuata incessante sino al 2021 quando, a livello regionale, abbiamo incassato un primo risultato grazie all’intervento sul collegato alla legge di bilancio regionale 2021 che ha disposto, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 36 della LR n.3/2013, che fino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l’attività di noleggio, iscritti (all’entrata in vigore del collegato alla legge di stabilità regionale 2021) al registro regionale, venisse modificato da quindici a diciannove anni il limite di anzianità dei mezzi per poter circolare”.

Ora la posizione della nostra associazione sembra essere in linea con le osservazioni dell’antitrust: in Italia non esiste un limite temporale oltre il quale un mezzo non può più circolare. L’unico requisito richiesto è la revisione annuale, se il mezzo effettua la revisione con esito positivo, indipendentemente dall’età, può continuare a circolare. Nelle regioni che non hanno legiferato in materia, non esiste alcun limite in ordine alle vetustà dei veicoli e questo crea disparità tra operatori, anche di regioni confinanti, nonché situazioni di concorrenza sleale.

“Secondo noi la vetustà degli autobus non è necessariamente sinonimo di scarsa sicurezza. Se ben manutenuto, un mezzo può viaggiare garantendo sicurezza anche se non è più nuovo. Quel che conta è la serietà delle aziende e nel nostro territorio, questo, è uno dei più significativi valori aziendali” evidenzia Tomasella. “Il vero problema è rappresentato dai prezzi troppo bassi praticati da certi operatori che non hanno sede fiscale in Italia e che operano sul nostro territorio senza avere i requisiti richiesti dalla nostra normativa e, talvolta, per lo svolgimento dei servizi, utilizzano nostri operatori, sfruttandoli e sottopagandoli.”

Nell’ambito della sua attività consultiva, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune osservazioni sulle tre leggi «che pongono limiti alla vetustà degli automezzi utilizzati per l’esercizio di tale attività» e che al momento della loro approvazione avevano suscitato le proteste di una parte delle imprese. Era accaduto soprattutto in Veneto, dove nel 2009 era stata introdotta la regola secondo cui “gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l’attività di noleggio”. Per alcuni anni le associazioni di categoria come si erano divise sull’opportunità di un simile principio, finché il Collegato alla legge di stabilità regionale 2021 aveva portato da 15 a 19 gli anni fino al 31 dicembre 2024.

Fiuli Venezia Giulia e Alto Adige avevano promosso discipline simili rispettivamente nel 2005 e nel 2014, sostituendo però l’età fissa con un’anzianità «non superiore a una media» del parco mezzi, stabilita a Trieste in 16 anni e a Bolzano in 10.

Tutte e tre le norme, secondo l’Agcm, «risultano idonee ad alterare in maniera significativa il confronto competitivo tra esercenti l’attività di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente operanti nelle regioni e nella provincia autonoma interessate e quelli operanti in altre regioni». Una corriera che parte da un’azienda di Ferrara per portare un gruppo a visitare Treviso, ad esempio, può essere tranquillamente “anziana”, mentre una ditta di Pordenone che fa trasferte a Gorizia deve necessariamente mantenere “giovane” la sua flotta. Il vincolo d’età, ammonisce il presidente Roberto Rustichelli, «costituisce un ulteriore requisito attinente all’efficienza tecnica dei veicoli, non previsto dal legislatore europeo e nazionale, che finisce per limitare l’esercizio dell’attività da parte degli operatori delle due regioni e della provincia interessate e per creare quindi una distorsione della concorrenza su base territoriale», oltretutto intervenendo in una materia che è «esclusiva competenza dello Stato», sia in Veneto che nei pur speciali Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Elisa De Berti, assessore veneta ai Trasporti che ha “ereditato” la legge, annuncia la convocazione di un tavolo: «Faremo un confronto con il Friuli Venezia Giulia e con Bolzano, ponendoci l’obiettivo di allinearci alle discipline dell’Emilia Romagna e della Lombardia. Probabilmente all’epoca il legislatore puntava a garantire la sicurezza, il comfort e la qualità del servizio, ma è evidente che questo ha causato sperequazioni tra regioni confinanti