LAVORATORI SOMMINISTRATI: SCADENZA AL 31.01.2022 DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE

Le imprese che usano lavoratori somministrati (anche da società estere), devono ricordare che il D. Lgs 81/15 art. 36 comma 3, prevede a loro carico una comunicazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza (caso ricorrente nelle imprese artigiane e PMI) ai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentative anche per il tramite della nostra Associazione.  

Qui è disponibile il FAC-SIMILE della comunicazione.

L’obbligo di comunicazione è in capo all’utilizzatore/impresa che diviene, quindi, l’unico destinatario della sanzione in caso di mancata comunicazione. Ove violato trova applicazione la sanzione di cui all’art. 40 ossia sanzione amministrativa da 250€ a 1.250€.

Le altre sanzioni riferite ad adempimenti previsti a carico dell’utilizzatore di lavoratori in somministrazione a cui rinviano gli articoli 38, 40 D. Lgs.81/15 s.m.i. sono comminate  per violazioni e/o mancanze:

  1. su forma e contenuti del contratto di somministrazione,  anche su  aspetti relativi ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate (art. 33, co. 1);
  2. sui limiti numerici di contratti stipulabili con lavoratori somministrati (art. 31):
  • a tempo indeterminato, c.d. staff leasing – non oltre il 20%del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto;
  • a tempo determinato, novità introdotta dal Decreto Dignità l. 96/2018 – il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti;

3. sulle causali (art.34): obbligo di inserire/fornire la “causale” (esigenza) in ogni  rinnovo e/o nel primo contratto di somministrazione a termine o sue proroghe che portino a superare la durata di 12 mesi; così come pretende la vigente disciplina dei contratti a termine diretti introdotta dal Decreto Dignità l. 96/2018.

4. sui divieti di stipula della somministrazione (art. 32):

  • per la sostituzione di scioperanti;
  • in unità produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della l.n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni (anche FSBA, FIS, CIGO, CIGS) , che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro,
  • su assunzioni da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ammoniamo le aziende che intendono usare la somministrazione a consultare prima di firmare i contratti commerciali con la società (anche estere) l’ufficio paghe del proprio Mandamento in Confartigianato per ricevere le opportune consulenze. E’ necessario verificare che tutti i profili di legittimità del ricorso  a  tale  tipologia  di  contratto  sussistano, che   le   condizioni   di   sicurezza   siano   presenti, che siano rispettati i limiti di contratti stipulabili valutando anche le soluzioni alternative e i vantaggi che offre la contrattazione collettiva artigiana applicata che con le commissioni paritetiche bilaterali  deroga ai limiti contrattuali sui tempi determinati (no in somministrazione) o prevede causali stagionali.

Si rammenta che una volta firmato il contratto commerciale con la società e ricevuto il lavoratore ogni eventuale errore/vizio dimostrato in giudizio nella gestione di questo contratto comporta l’instaurazione in capo all’utilizzatore (ossia la ditta e non la società di somministrazione) del lavoratore “affittato”,   come prevede il D.lgs.81/2015 art. 38 quando si configura la “somministrazione irregolare”, o come prevede l’articolo 38 bis D.Lgs 81/15 introdotto dal Decreto Dignità l. 96/2018  per quando si configurano gli estremi della “somministrazione fraudolenta”, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.