LAVORO AGILE E CONGEDO COVID PER LAVORATORI DIPENDENTI IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO CONVIVENTE

Con la Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111/2020 con disposizioni urgenti in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

In particolare evidenziamo che con l’art. 5 del provvedimento sopracitato, il Governo introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o al congedo parentale straordinario in caso di quarantena obbligatoria del figlio minore di 14 anni disposta a seguito di contatto con casi positivi verificatisi in ambito scolastico.

La norma prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso.

Nell’ipotesi di impossibilità di ricorrere al lavoro agile per tipologia di mansione/lavorazione, o altre condizioni aziendali, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio usufruendo del congedo parentale straordinario per il quale è riconosciuta un’indennità dall’INPS pari al 50% della retribuzione.

La fruizione da parte del genitore di una delle due misure, nonché lo svolgimento di lavoro agile anche ad altro titolo, preclude all’altro genitore, negli stessi giorni, l’accesso alle agevolazioni previste dalla norma. Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.