LE MACCHINE OPERATRICI POSSONO ESSERE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

Lo chiarisce la circolare 2/2021

Partendo dall’articolo 58 del Codice della strada che prevede che le macchine operatrici possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, l’ Albo  precisa  che la funzione di queste macchine rimane circoscritta ai lavori cui tali veicoli sono destinati, non potendosi ritenere che lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo configuri un vero e proprio trasporto di cose.

Pertanto qualora il prelevamento di rifiuti debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche della strada lo consentono.

In conclusione, l’Albo precisa che alle condizioni e nei limiti indicati della circolare, è consentita l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici. In questi casi, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, è annotato: “l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.