OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR

E’ stata recentemente pubblicata una circolare esplicativa ad opera del Ministero dei Trasporti (consultabile CLICCANDO QUI) che riporta i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese le cui attività comprendono anche “la spedizione” di merci pericolose su strada.

Sono esonerate dalla nomina le imprese:

  • le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano limiti definiti dallo stesso accordo ADR;
  • che effettuano trasporti di merci pericolose od operazioni di carico/scarico di merci connesse a tali trasporti, quando non siano effettuati a titolo di attività principale o accessoria all’impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

L’ADR trova applicazione alle merci pericolose, individuate negli allegati dello stesso Accordo e classificate secondo le disposizioni ivi contenute. In sede di prima analisi non è possibile individuare le categorie di rifiuti che ricadono tra le sostanze oggetto dell’accordo, né è possibile affermare che tutti i rifiuti pericolosi ricadono nell’ADR.
Da un lato, infatti, l’ADR non impiega i codici EER per la classificazione; dall’altro lato, non vi è corrispondenza -almeno in linea generale- tra i rifiuti pericolosi di cui al d.lgs. n. 152/2006 e le merci pericolose oggetto dell’ADR, né esiste una tabella di raffronto tra le due tipologie di classificazione.

Si invitano pertanto le aziende, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa ambientale, a posticipare per quanto possibile, le operazioni di scarico rifiuti pericolosi, in attesa che il quadro normativo e di esenzione dalla nomina del consulente ADR risulti più chiaro.