ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 5 MARZO – VENETO IN ZONA ARANCIONE

Il Ministro della Salute il 5 marzo 2021 ha firmato l’Ordinanza che classifica la Regione Veneto ZONA ARANCIONE e produce effetti dall’ 8 marzo 2021.

Si evidenziano le principali misure vigenti nella ZONA ARANCIONE:

Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.

Spostamenti

  • È vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 27 marzo, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza. Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
  • È vietato lo spostamento nel comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del proprio territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Attività commerciali al dettaglio e servizi

  • Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio;
  • Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
  • Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.

Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative
Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi ( vedasi art.6 DPCM e relativo allegato 20).
Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.

Scuola
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
– nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
– nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
– nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Le scuole secondarie superiori possono organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione». Il resto sarà svolto a distanza.