RIAPERTURE E SPOSTAMENTI: NUOVE MISURE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 18 maggio 2021 il Decreto Legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nelle “zone gialle”, attuale classificazione della regione Veneto, sono state introdotte le seguenti novità:

  • Coprifuoco 
    Dal 19 maggio il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, viene posticipato dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.
  • Ristorazione – cerimonie/ricevimenti
    Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. Per le imprese non ci sarà più l’obbligo di stipulare contratti relativi a servizi di mensa e catering continuativi.
    Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”**.
    Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
  • Centri commerciali e mercati
    Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.
  • Centri benessere – piscine – palestre
    Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.
    Anticipata al 24 maggio la riapertura delle palestre.
  • Formazione
    Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
  • Spostamenti da e per l’estero
    Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata di venerdì 14 maggio ha firmato un’Ordinanza,  che prevede fino al prossimo 30 luglio, l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen (per consultare l’elenco clicca qui), oltre che da Gran Bretagna e Israele, con l’obbligo di esibire un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l’arrivo in Italia, senza obbligo di quarantena. 
    Rimane fermo quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021con riferimento agli spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore dei dipendenti, titolari, soci, collaboratori di imprese con sede in Italia, per i quali non è previsto né l’obbligo di tampone, né di quarantena.

Si ricorda che le disposizioni sanitarie variano per il rientro in Italia a seconda della motivazione alla base degli spostamenti (lavoro, salute, ricongiungimenti, turismo…). Si invita a consultare l ‘approfondimento (cliccando qui) che dettaglia le misure vigenti per ciascuno Stato. 
Resta inteso che ogni Paese ha una propria normativa nazionale di gestione del Covid-19 che può limitare l’accesso a cittadini italiani. Essendo le normative in continua evoluzione, prima di ogni trasferta si consiglia di verificare le discipline nazionali, sul sito del Ministero degli Affari Esteri. 

** Art, 14 D.L n.65 18 maggio 2021 – Disposizioni in materia di rilascio e validità delle Certificazioni verdi COVID-19

  1. La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo vaccinale. 
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3,del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche  contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità  dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.