SETTORE EDILE: CONFERMATO LO SCONTO 2020 SULLA CONTRIBUZIONE

Viene confermato anche per l’anno 2020 lo sconto della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i datori di lavoro del settore edile.

La misura delle riduzione è confermata all’11,50 per cento sulla contribuzione INPS e INAIL dovuta per operai a tempo pieno.

Si ricorda che l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006).