Pubblicato nella GU Serie Generale n.70 il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il decreto procede verso un graduale superamento delle restrizioni vigenti, a seguito della fine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, e in particolare incide su:
GREEN PASS
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il GREEN PASS RAFFORZATO per l’accesso alle seguenti attività:
- convegni e congressi;
- piscine, palestre e centri benessere;
- centri culturali;
- feste e cerimonie che si svolgono al chiuso;
- spettacoli ed eventi sportivi al chiuso.
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il GREEN PASS BASE per l’accesso alle seguenti attività:
- ristorazione al chiuso e al banco, ad esclusione dei clienti di alberghi e strutture ricettive;
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene eliminata la necessità del green pass base per usufruire dei servizi alla persona, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali, nonché uffici pubblici.
OBBLIGO MASCHERINE
fino al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo di indossare le mascherine FFP2:
- su tutti i mezzi di trasporto scolastico;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e interregionale;
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- per l’accesso alle funivie, cabinovie e seggiovie;
- per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatro, concerto, cinema e per gli eventi sportivi.
In tutti gli altri luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al precedente punto e con esclusione delle abitazioni private, l’obbligo della mascherina rimane ma quella chirurgica (comprese le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati).
L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (compresi i lavoratori domestici), in quanto fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, tali mascherine sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
- Dal 1° aprile 2022 rimane l’isolamento per chi è risultato positivo al covid-19, fino alla guarigione. I dipendenti in questa situazione devono continuare a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione necessaria e secondo le modalità di legge, per gestire la relativa assenza a titolo di malattia.
- Scompare l’obbligo della quarantena per chi ha avuto un contatto stretto, per questi solo regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto alla prima comparsa dei sintomi. Quindi i dipendenti che hanno avuto contatti stretti, rispettate le prescrizioni sopra riportate, devono presentarsi al lavoro, pena contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata.
- La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
- Dal 25 marzo sarà possibile per tutti i lavoratori , compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale a norma vigente dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
- Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
- Per gli ultra cinquantenni l’obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno 2022.
- Il decreto non interviene sui protocolli condivisi anticontagio adottati sui luoghi di lavoro, lasciando di fatto invariata la situazione attuale almeno fino il 30 aprile 2022.
MISURE PER IL LAVORO
- Sono prorogate per il settore privato fino al 30 giugno 2022 le semplificazioni in essere per attivare ulteriori periodi durante i quali richiedere prestazioni in modalità lavoro agile. Per informazioni rivolgersi agli uffici gestione del personale presso ciascuna sede mandamentale associativa.
- Fino al 30 Giugno 2022 prorogato il diritto per i lavoratori fragili a svolgere l’attività in modalità smart working.