CCNL Area Alimentare rinnovato, le paghe del settore in vigore a Giugno 2024

Il 6 giugno 2024, tra Confartigianato Alimentazione, le altre organizzazioni datoriali, e i sindacati dei lavoratori Flai­ Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022.Il nuovo accordo avrà durata quadriennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Il contratto si applica in veneto a 17.000 dipendenti di cui 3.200 in provincia di Treviso che sono rispettivamente in forza presso 3.100 datori su base regionale e 800 nella nostra provincia. Ricordiamo che il CCRL Veneto per questo settore è stato firmato il 15 Luglio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024 ; per info sul ccrl veneto clicca qui.

Il rinnovo del CCNL del 6.6.2024 , per testo clicca qui, resta  diviso in due Parti, ed in particolare :

PARTE I: imprese artigiane del Settore Alimentare, imprese artigiane e piccole-medie imprese, quindi anche con natura pubblico esercizio/terziario (CSC INPS 7)  del Settore Panificazione;

PARTE II: imprese non artigiane ( no CSC4 ) quindi con natura industriale ( CSC1) o  pubblico esercizio/terziario ( CSC7) quindi anche  del Settore Alimentare che applicano fino a 15 dipendenti.

SINTESI PARTE I

Gli  incrementi retributivi per il quadriennio sono pari nel totale ad + 12 % ( +3% di aumento medio per anno di vigenza 2023/2024/2025/2026 ) sono i seguenti.

Settore Alimentazione (nr.25 numerazione interna ) 206 euro lordi per il livello 3A che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro paghe aprile 2024, 40 euro paghe gennaio 2025, 55 euro paghe novembre 2025, 51 euro paghe aprile 2026.

Settore Panificazione (nr.23 numerazione interna) 198 euro lordi  livello A2 che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro con le paghe di 2024, 40 euro paghe di gennaio 2025, 55 euro paghe di novembre 2025, 43 euro paghe di aprile 2026.

I suddetti importi sono riparametrati per gli altri livelli vedi tabelle complete alla fine della pagina.

Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche, decorrente dal 1° aprile 2024, saranno erogati in un’unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce “Arretrato CCNL”con efficacia su ogni istituto diretto,indiretto e differito TFR compreso.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ( 15 mesi dal 1 gennaio 2023 al 31 Marzo 2024 ), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 160 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di settembre 2024 ( importi ridotti agli apprendisti e in proporzione ai part time) .

E’ stato inoltre aggiornata la normativa del contratto di lavoro a tempo determinato agli ultimi riferimenti normativi consentendo di assumere anche per periodi superiori a 12 mesi anche in caso di proroga o rinnovo. In tema di mercato del lavoro è stata disciplinata un’ulteriore causale, dopo chi fà consegne presso il consumatore, di utilizzo del lavoro intermittente  che è quella che ricorre quando un datore del settore ha bisogno di“un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso/addetto vendita, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita”.

E’ stato infine previsto un prolungamento dei periodi di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni, in linea con le richieste delle aziende di evitare che per improvvise dimissioni la ditta rimanga senza un tempo congruo della  sua forza lavoro .

Sul fronte delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori è stata concordata l’istituzione di 8 ore di permessi retribuiti per agevolare l’inserimento all’asilo nido o alla scuola d’infanzia del figlio/a.

SINTESI PARTE II

La Parte II del CCNL consta di due tabelle retributive:

I) la prima si applica alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (numerazione interna n.26 ) ;

2) la seconda alle imprese, fino a 15 dipendenti, che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43 (numerazione interna 26 bis).

Per le imprese di cui al n.26 si è condiviso un adeguamento retributivo che parte con l’Accordo del 15 marzo 2024 , attraverso il quale è stata stabilita l’erogazione di un Acconto economico. Tabelle in vigore a Giugno 2024 in fondo alla pagina. Dalle paghe di Giugno 2024 la contribuzione datoriale per i dipendenti iscritti con il versamento del TFR alla previdenza complementare negoziale Solidarietà Veneto o Fonte passa da +1,20% a +1,50% da calcolarsi sulla retribuzione assunta base di calcolo per la determinazione del TFR.

In pratica gli aumenti già dati a Marzo e Maggio come AFAC vengono riconosciuti sui minimi e dalla paghe di GIUGNO l’AFAC cessa. La sequenza degli aumenti sul 6° livello  per un totale di 250,39 euro ( +19 % quindi pari +4,75% medio per ciascun anno di vigenza contrattuale ) è la seguente:

  • 18,28 euro con la retribuzione di marzo 2024- già erogati sotto forma di AFAC,
  • 39,42 con la retribuzione di maggio 2024- già erogati sotto forma di AFAC,
  • 56,93 euro con la retribuzione di luglio 2024,
  • 30,66  euro con la retribuzione di novembre 2024,
  • 52,55 euro con la retribuzione gennaio 2025,
  • 52,55 euro con la retribuzione di gennaio 2026.

Per i lavoratori dipendenti delle Imprese non artigiane che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43  ( nr.26 bis), viene stabilita l’erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 65 euro mensili al livello C per i lavoratori dipendenti di tali imprese del food che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione o similare da corrispondersi nelle paghe relative al mese di giugno 2024.

Per tabelle in vigore vedi in fondo alla pagina.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione presso datori di lavoro del solo nr.26 bis (non del nr.26)   verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 200 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Per questi datori di lavoro l’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.Nelle prossime settimane le Parti si incontreranno per definire gli aumenti retributivi riguardanti i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica la normativa speciale di cui all’art. 43 del CCNL.

Ricordiamo che il CCRL Veneto in vigore è quello del 25 Luglio 2022 consultabile alla nostra pagina dedicata qui.

Tabelle paghe giugno 2024 (con una tantum) alimentari artigiani 25 – qui

Tabelle paghe giugno 2024 (con una tantum) panificatori artigiani, pubblici esercizi, industrie, altre PMI – qui

Tabelle paghe giugno 2024 alimentari PMI fino a 15 dip. nr.26 -qui

Tabella paghe giugno 2024 ristorazione/somministrazione pubblici esercizi non art.nr.26 bis-qui

Costo del lavoro giugno 2024 settore alimentari artigiani nr.25qui.

Le tabelle degli apprendisti professionalizzanti, di quelli duali e del contratto di reinserimento sono richiedibili allo 0422 43.33.00 ufficio contrattuale.