CIRCOLARE MIMS 14116 DEL 2 MAGGIO 2022: “REGIME DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI, RELATIVI REQUISITI E REGIME SANZIONATORIO” – SCADENZE FORMAZIONE PERIODICA AGGIORNAMENTO 30 ORE

E’ stata diramata dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili la circolare n. 14116 del 2 maggio 2022 ” Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo provati, relativi requisiti e regime sanzionatorio, ad integrazione e completamento del quadro attuativo di cui al decreto MIMS del 15 novembre 2021 n. 446 e successivo decreto dirigenziale del 16 febbraio 2022.

Essendo materia che interessa particolarmente i centri di revisione per veicoli leggeri in attività, mettiamo in evidenza di seguito quanto previsto dalla circolare sulle scadenze dell’obbligo di formazione periodica di aggiornamento (30 ore) per gli ispettori autorizzati in quanto ex responsabili tecnici “ope legis” entro il 31.8.2018:

•          entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;

•          entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

•          entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

Le predette scadenze saranno prese in considerazione e incluse nelle offerte formative proposte dalle singole Regioni, le quali dovranno garantire e monitorare la programmazione dei singoli corsi di aggiornamento da parte degli organismi di formazione (Confartigianato Marca trevigiana Formazione S.r.l.).

La circolare, inoltre,  prevede che gli ispettori già iscritti in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, che hanno frequentato i corsi  modulo C dopo il 26 febbraio 2022, per accedere all’esame relativo, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il citato corso di aggiornamento da 30 ore. Coloro che, invece, hanno frequentato il modulo C prima del 26 febbraio 2022, potranno sostenere l’esame ma potranno svolgere l’attività di ispettore solo dopo la frequenza del corso di aggiornamento.

Trasmettiamo in allegato la circolare e i decreti citati per una attenta lettura, riservandoci ulteriori approfondimenti sui contenuti delle istruzioni impartite dal Ministero e rinnovando l’invito a contattare la ns. sede (rif. Giancarlo Milanese – tel 0422/433300) per ogni richiesta di chiarimento in merito.