CODICE CRISI D’IMPRESA: PARZIALE DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE

Il 25 Agosto 2021 è entrato in vigore il DL 24/8/2021 n. 118 che, oltre a disporre un significativo differimento all’entrata in vigore delle disposizioni caratterizzate dalle maggiori difficoltà operative, introduce ulteriori ed innovative disposizioni finalizzate alla gestione della crisi d’impresa.

Per quanto attiene ai differimenti per il decreto nel suo complesso è stabilita la nuova decorrenza dal 16 magio 2022, mentre per le disposizioni che introducono gli “strumenti di allerta” il differimento dell’entrata in vigore è stabilito addirittura al 31 dicembre 2023.

E’ però bene considerare che tali differimenti non incidono sui termini per adempimenti che sono già entrati in vigore, tra i quali si ricorda l’obbligo di adizione di adeguati assetti organizzativi e l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, di fatto operativo con decorrenza dall’approvazione dei bilanci relativi all’annualità 2020.

Per quanto attiene le nuove disposizioni appare utile segnalare l’introduzione della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, regolata dagli art. 2 e seguenti del citato decreto.

La formulazione ex novo di tali disposizioni, unitamente alla previsione di una specifica piattaforma telematica nazionale che si dichiara espressamente adeguata anche alle esigenze delle micro e piccole imprese, destinata sia ad agevolare gli imprenditori nell’accesso alla procedura, sia a consentire la selezione e la nomina di un esperto destinato ad assistere l’impresa nel processo, sarà oggetto di successivi approfondimenti.