COVID-19: DPCM 13 OTTOBRE 2020

Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno firmato in data odierna il DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni si applicano dal 14 ottobre e sono efficaci sino al 13 novembre 2020

Di seguito le principali novità del provvedimento:


l’articolo 1 comma 1 stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Si precisa che l’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro rimane regolamentato dai protocolli di cui all’art. 2 del DPCM. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

l’articolo 1 comma 6 lettera n) specifica che restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Circa le abitazioni private viene raccomandato di evitarle e di evitare di ricevere più di sei persone non conviventi. Sono consentite manifestazioni fieristiche e congressi.

l’articolo 1 comma 6 lettera ee) introduce nuove disposizioni nel settore della ristorazione prevedendo, che: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento epidemiologico nei propri territori…Continuano ad essere consentite le attività di mense e catering nel rispetto dei protocolli già adottati”.

Il DPCM inoltre vieta le gite scolastiche; conferma per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
Per le competizioni sportive precisa che è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso.
Stabilisce che sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Il DPCM è corredato da 22 allegati