COVID-19: L’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO EVITA LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 che aiuta i datori di lavoro a dimostrare il corretto operato in materia di anticontagio per evitare la responsabilità penale in caso di infortunio. L’articolo 29 bis prevede che il datore di lavoro assolva il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore applicando le prescrizioni contenute nei “Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, nonché mediante il mantenimento delle misure ivi previste. Nel caso in cui un datore di lavoro sia coinvolto in  un eventuale processo perchè un dipendente che ha contratto il Covid-19 riesce a dimostrare in giudizio il nesso di causa con l’occasione di lavoro, con questa novità legislativa può provare la correttezza del suo operato limitandosi a documentare di aver adottato, applicato e mantenuto le misure del Protocollo anti-contagio, che diventano prova attestante l’insussistenza di colpe. Gli uffici sicurezza delle sedi territoriali del sistema Confartigianato restano a disposizione per offrire ogni supporto per la corretta applicazione della normativa anticontagio, attività i cui costi sono rimborsati dagli enti bilaterali (EBAV e EDILCASSA VENETO), grazie ai recenti accordi regionali stipulati da Confartigianato Imprese Veneto. Vantaggi che si aggiungono ai ristorni che SANI.IN.VENETO riconosce ai medesimi datori di lavoro per l’acquisto e la distribuzione ai propri dipendenti dei DPI covid-19 (mascherine, guanti, gel, ecc.).