CREDITO D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMANTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Il DL 34 del 19/5/2020 introduce un credito d’imposta destinato a favorire la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia Covid 19.

Il credito d’imposta spetta sulla base di due distinte misure sia agli investitori che effettivamente effettuano l’aumento di capitale, sia alle società destinatarie del medesimo aumento.

Le condizioni per fruire del suddetto credito d’imposta sono le seguenti:

  1. essere una società di capitali, quindi : S.p.A., S.A.p.A., S.R.L. anche semplificata,. Società Cooperativa, Società Europea e Società Cooperativa Europea, avente la sede legale in Italia. Sono escluse le banche e gli enti finanziari;
  2. avere un ammontare di ricavi riferiti all’esercizio 2019 :
    1. Tra i 5.000.000 di euro ed i 50.000.000 di euro, per il credito d’imposta riservato agli investitori;
    2. Tra i 10.000.000 di euro ed i 50.000.000 di euro, per il credito d’imposta riservato alle società;
  3. aver subito, una riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi Marzo ed Aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  4. Che sia stato deliberato ed eseguito :
    1. per il credito d’imposta riservato agli investitori, un aumento di capitale realizzato dopo l’entrata in vigore del DL 34/2020 ed entro il 31 dicembre 2020;
    2. per il credito d’imposta riservato alle imprese, un aumento di capitale di importo minimo pari a 250.000 euro, realizzato dopo l’entrata in vigore del DL 34/2020 ed entro il 31 giugno 2021;

Al verificarsi di tali condizioni il credito d’imposta “Investitori” spetta in ragione del 20% dell’investimento effettuato, ma nei limiti dell’investimento massimo di 2.000.000 di euro.

Per la fruizione del credito d’imposta spettante alle società si devono invece verificare ulteriori condizioni ma è comunque necessario che il bilancio del 2020 si sia chiuso con perdite eccedenti il capitale sociale.

Per l’attuazione della misura il DL 34/2020 aveva rinviato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha in effetti visto la luce l’11 Marzo 2021 e che subordina l’accesso al beneficio alla presentazione di una istanza nei seguenti termini :

  1. per il bonus “Investitori” l’istanza deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate dal 12/4/2021 ed entro il 3/5/2021
  2. per il bonus “Società” l’istanza deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate dal 1/6/2021 ed entro il 2/11/2021

Stante la complessità della disciplina, per ulteriori indicazioni si invita a rivolgersi agli uffici territoriali.