CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Il cd “credito d’imposta locazioni” è un’agevolazione fiscale commisurata ai canoni di locazioni o di Leasing sostenuti su immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, nonché ai corrispettivi dei contratti di servizio a prestazioni complesse e dei contratti di affitto di azienda, purché coinvolgano la disponibilità di almeno un immobile.

L’articolata genesi del provvedimento è stata avviata con l’art. 28 del DL 34/2020 e poi integrata e modificata per effetto dei successivi DL 104/2020, DL 137/2020 e 149/2020.

Al netto delle modifiche introdotte dai vari decreti relativamente all’ampliamento della platea dei destinatari, delle fattispecie agevolate e dei periodi di maturazione del relativo credito, alcune regole sono di carattere generale e valgono dunque per tutte le fattispecie :
– Il credito d’imposta è fruibile per ogni mensilità coperta dai provvedimenti di legge, a condizione che il relativo canone di locazione sia stato materialmente pagato ed è pari al 60% del canone suddetto;
– Il credito può essere “speso” in compensazione nel modello F24, oppure utilizzato nella dichiarazione dei redditi per l’annualità 2020, oppure essere ceduto a terzi;
– Il credito compete ai soggetti che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato del 50% rispetto a corrispondenti periodi del 2019 (per i mesi di riferimento si veda la tabella che segue), ovvero anche in difetto di tale condizione, che hanno avviato l’attività dal 1 Gennaio 2019, oppure hanno domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi [1];


– Fatte salve le eccezioni elencate nel seguito, il credito d’imposta compete solamente ai soggetti che nel 2019 abbiano realizzato ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Per le specificità dei diversi provvedimenti si veda il seguente riepilogo :

DL 137/2020  
amplia l’ambito temporale del beneficio, ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre ma limitatamente ai soggetti elencati nella tabella allegata al decreto medesimo (pubblicata a corredo di precedenti informative ed alla quale si rinvia per approfondimenti).
E’ bene osservare che il suddetto decreto, emanato prima dell’introduzione della differenziazione delle zone gialle, arancioni e rosse, si era incaricato di individuare una serie di attività destinatarie di limitazioni operative (caratteristiche specifiche, orari e modalità di esercizio), tali da rendere plausibile una limitazione dei ricavi, pertanto il citato elenco non deve essere correlato a condizioni di particolare rischio territoriale, ed è valido per tutto il paese.

DL 149/2020  
Fermo l’ambito temporale del beneficio, amplia il novero dei soggetti beneficiari a:

  • – attività elencate in un ulteriore tabella allegata al decreto medesimo (pubblicata a corredo di precedenti informative alla quale si rinvia per approfondimenti), alle quali il beneficio si applica indipendentemente dalla collocazione territoriale;
  • – attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (Agenzie di viaggio e Tour Operators), purché localizzate nelle cd zone rosse

Importante : l’ulteriore ambito di operatività previsto dai decreti 137 e 149 del 2020, vale per tutti i soggetti ivi considerati, indipendentemente dal volume di ricavi realizzati nel 2019, pertanto la limitazione ai 5 milioni di euro non è più applicata. Per la corretta fruizione dell’agevolazione si raccomanda di fare riferimento agli uffici territoriali


[1] Per l’elenco dei comuni soggetti ad eventi calamitosi si veda la tabella riportata sul sito delle Regione Veneto https://www.regione.veneto.it/documents/2596146/3258878/ELENCO+COMUNI+GEN+2019-18544+allegato+%281%29.pdf/32ebbdb4-6849-4354-996f-61f93521260c