DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Vengono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

SICUREZZA ANTI-CONTAGIO
In attesa della pubblicazione del nuovo DPCM, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020.Si introduce inoltre l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.
Da oggi 8 ottobre 2020, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Dagli obblighi elencati restano esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, restano validi i protocolli e le linee-guida anti-contagio già previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze e di quanto previsto dal Decreto Legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della Salute.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il testo differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, FIS e CIGD di cui al D.L.104/2020 collegati all’emergenza COVID-19, riferiti a periodi di sospensione con decorrenza fino al 31 agosto 2020.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione Europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

OPERATIVITÀ DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza Covid, in scadenza al 15 ottobre 2020.