DECRETO LEGGE N.1 /2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2021 il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 6 gennaio.


Il provvedimento prevede:
Dal 7 al 15 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del  territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita’  ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. 
Nelle giornate di 

sabato 9 e domenica 10 gennaio sull’intero territorio nazionale, ad eccezione  delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020 (ZONA ROSSA), si applicano le misure di  cui  all’articolo  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (ZONA ARANCIONE), ma sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 


Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in  cui  si  applicano  le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (ZONA ROSSA)  e’ altresi’ consentito  lo  spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la potesta’ genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e’ consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Fino al 15 gennaio p.v. rimangono vigenti tutte le misure riportate nel DPCM del 3 dicembre u.s. per le materie non regolamentate dal decreto in oggetto.
Si ricorda che giovedì 7 e venerdì 8 gennaio si torna in ZONA GIALLA.


ZONA GIALLA- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.- Dalle ore 18.00 chiusura di bar e ristoranti.  – La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22.00. non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”. – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”- E’ prevista la chiusura di musei,  mostre, piscine, palestre , teatri e cinema

ZONA ARANCIONE – Ci si può spostare solo all’interno del proprio Comune di abitazione e residenza senza dover giustificare il motivo.- Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza massima di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. – I bar e i ristoranti sono chiusi. Consentiti: il servizio d’asporto fino alle ore 22.00; il servizio a domicilio senza restrizioni.- Sono aperti i negozi, i supermercati, generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri e centri estetici.


ZONA ROSSA – Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, situazioni di necessità e salute.- Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza massima di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. – È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale.- Sono chiusi i centri estetici, i negozi, i bar e i ristoranti. Consentiti: il servizio d’asporto fino alle ore 22.00; il servizio a domicilio senza restrizioni.- Sono aperti: supermercati, generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Le restrizioni caratterizzanti le zone rosse e arancioni si sommano a quelle proprie della zona gialla.

Entro la giornata di venerdì 8 gennaio p.v. l’Istituto Superiore di Sanità renderà noti i dati del monitoraggio che ridefiniranno la classificazione dei colori delle Regioni .