DECRETO LEGGE N.44 DEL 1 APRILE

Il Decreto-Legge 1 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 dell’1 aprile 2021, introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

In particolare il provvedimento prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal DL 13 marzo 2021, n. 30.

La proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della Salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, in ambito comunale, di uno spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

In materia di spostamenti all’estero si evidenzia che a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021, fino al 6 aprile 2021 a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021*, in aggiunta agli obblighi di autoridichiarazione all’arrivo e di tampone negativo, è fatto obbligo di:
a) sottoporsi a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 queste disposizioni non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 (tra i quali l’equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; il personale di imprese ed enti per spostamenti in uno o più Stati di cui all’elenco C per comprovate esigenze lavorative).

  • Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021
    Austria**, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

** REGOLE SPECIFICHE PER L’AUSTRIA (Ordinanza Ministero della Salute del 13 febbraio 2021)
Fino al 6 aprile 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

In giornata si attende la diffusione del report di monitoraggio settimanale dell’ISS che aggiornerà la classificazione delle Regioni. Attualmente, in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 valevole sino al 6 aprile, il Veneto è classificato ZONA ROSSA.