DECRETO LEGGE “RIAPERTURE” 22 APRILE E ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 23 APRILE

Il Decreto Legge 22 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In particolare il provvedimento prevede il ripristino delle zone gialle dal 26 aprile al 31 luglio 2021 e proroga le misure del DPCM 2 Marzo 2021 fino al 31 Luglio 2021, salvo che non siano in contrasto con lo stesso Decreto Legge. Viene inoltre prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

L’ Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 ha classificato il Veneto zona gialla.

COPRIFUOCO
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti all’interno della Regione, in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.
    Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità 6 mesi rilasciato su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa);
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi rilasciato su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta);
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore rilasciato su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test).
  • Dal 26 aprile al 15 giugno 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, SERVIZI E RISTORAZIONE

  • Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio.
  • Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Dal 26 aprile 2021 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto anche a cena e fino alle 22.00.
  • Dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
  • Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che in esse alloggiano.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per il codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.

Pertanto, non cambiano le limitazioni previste per le attività di pizzeria al taglio, rosticceria, pasticceria, gelateria già previste dal DPCM del 2 marzo, salvo che per quelle attività che prevedono all’interno del proprio locale anche la consumazione al tavolo. Questa possibilità viene esclusa dal decreto e pertanto il consumo al tavolo sarà consentito solo all’esterno del locale. Sono vietati i consumi al bancone e sul posto.

  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati e la somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Resta fermo quanto previsto in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso. Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell’eventuale controllo il contratto stipulato con l’azienda e l’elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa su base di diritto contrattualizzato con il datore di lavoro in conformità al Testo Unico delle Imposte (TUIR).

SCUOLA

  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero
    territorio nazionale lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.
  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie
    di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività
    didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

  • A decorrere dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
  • Restano sospesi le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

PISCINE E PALESTRE

  • A decorrere dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida.
  • A decorrere dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida.

FIERE
È consentito dal 15 giugno 2021 lo svolgimento in presenza di fiere e vi può partecipare anche chi viene dall’estero fate salve le misure di prevenzione Covid-19 previste per questi spostamenti. Sino al 15 giugno 2021 sono consentite attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

CONVEGNI E CONGRESSI
Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

LAVORO AGILE SEMPLIFICATO

I datori di lavoro potranno continuare ad usare il lavoro agile , quale modalità lavorativa da favorire ove possibile per evitare i rischi di contagio nei luoghi di lavoro, in modalità semplificata fino al 31 luglio 2021 ( non serve accordo scritto con il lavoratore , informativa sicurezza da rendere su base standard come fornita da Inail , comunicazione preventiva sul portale nazionale del ministero cliclavoro con un minor numero di dati ).

In tutti gli ambiti sopra descritti per le modalità di riapertura si fa riferimento al DPCM 2 Marzo 2021 e ai suoi allegati, tra cui le linee guida per le riaperture.

Per tutto quanto non descritto, e non sostituito dal presente decreto, si fa riferimento al DPCM 2 Marzo 2021.