DPCM 2 MARZO 2021

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 2 marzo 2021 contenente le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, che si sommano a quelle riportate nel Decreto Legge n. 15 dal 23 febbraio scorso.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Le misure adottate non sono variate rispetto al provvedimento precedente del 14.01.2021 fatta eccezione per quanto di seguito riportato:

a) l’asporto dopo le 18.00 non è più vietato per le attività che rientrano nel codice Ateco 47.25 (commercio al dettaglio di bevande), che possono quindi svolgerlo anche dopo le 18.00; 

b) a seguito della modifica dell’allegato 24 non si può più svolgere l’attività di parrucchiere/acconciatore in Zona Rossa;

c) l’articolo 7 del DPCM prevede, a partire da oggi, l’eliminazione delle restrizioni in “Zona Bianca” dove continuano a vigere le misure generali di prevenzione del contagio. 

Si ricordano di seguito le principali misure vigenti nella ZONA GIALLA, in cui rientra attualmente il Veneto

Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. 

Spostamenti 

  • E’ vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 27 marzo, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza. Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
  • E’ consentito lo spostamento all’interno della propria Regione.
  • E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nella propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 
  • I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. 

Attività commerciali al dettaglio e servizi

  • Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio.
  • Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi.
  • Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che in esse alloggiano.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per il codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
  • Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.

Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative 
Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi (vedasi Capo VI del DPCM e relativo allegato 20). 
Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.

Scuola
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
1.nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2.nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
3.nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Le scuole secondarie superiori possono organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione». Il resto sarà svolto a distanza.

Cinema, teatri, musei
Si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo è prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.