Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 il DPCM del 3 dicembre contenente le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, che si unisce al D.L. n.158 del 2 dicembre 2020 sugli spostamenti.
Di seguito le principali novità rispetto al DPCM del 3 novembre scorso:
Spostamenti: dal 21 dicembre al 6 gennaio, in tutta Italia, è vietato spostarsi dalla propria Regione.
Il 25 dicembre, il 26 dicembre e l’1 gennaio è vietato anche spostarsi dal proprio Comune. Le eccezioni sono: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, urgenza o «stato di necessità», oltre alla possibilità di rientrare nel proprio domicilio o nella propria residenza.
Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
Coprifuoco: dalle 22.00 alle 5.00.Il 31 dicembre dalle 22.00 alle 7.00 dell’ 1 gennaio.
Attività commerciali al dettaglio: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Ristorazione negli alberghi: dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
Rientri dall’estero: dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei Paesi riportati nell’elenco C* dell’Allegato 20, c’è l’obbligo di esibire al vettore il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. Chi arriva da un Paese non rientrante nell’elenco C dell’Allegato 20 (esclusi Repubblica di San Marino, Città del Vaticano), dovrà osservare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio chi entra in Italia per motivi diversi da esigenze di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, sarà comunque obbligato a osservare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
*Stati e territori elenco C allegato 20:Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man, e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.