DPCM 3 DICEMBRE 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 il DPCM del 3 dicembre contenente le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, che si unisce al D.L. n.158 del  2 dicembre 2020 sugli spostamenti.

Di seguito le principali novità rispetto al DPCM del 3 novembre scorso:


Spostamenti: dal 21 dicembre al 6 gennaio, in tutta Italia, è vietato spostarsi dalla propria Regione.

Il 25 dicembre, il 26 dicembre e l’1 gennaio è vietato anche spostarsi dal proprio Comune. Le eccezioni sono: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, urgenza o «stato di necessità», oltre alla possibilità di rientrare nel proprio domicilio o nella propria residenza. 

Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.

Coprifuoco: dalle 22.00 alle 5.00.Il 31 dicembre dalle 22.00 alle 7.00 dell’ 1 gennaio. 

Attività commerciali al dettaglio: nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino  al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.


Ristorazione negli alberghi: dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Rientri dall’estero: dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei Paesi riportati nell’elenco C* dell’Allegato 20, c’è l’obbligo di esibire al vettore il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. Chi arriva da un Paese non rientrante nell’elenco C dell’Allegato 20 (esclusi Repubblica di San Marino, Città del Vaticano), dovrà osservare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio chi entra in Italia per motivi diversi da esigenze di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, sarà comunque obbligato a osservare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.


*Stati e territori elenco C allegato 20:Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa,  Martinica,  Guyana,  Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori  situati  al  di  fuori  del continente  europeo),  Repubblica  Ceca,  Romania,  Spagna   (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di  Gran  Bretagna  e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di  Man, e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori  al  di fuori del continente europeo). A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer  Oer  e  Groenlandia),  Estonia,  Finlandia,  Francia,  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran  Bretagna e  Irlanda  del  nord  (incluse  isole  del  Canale,  Isola  di  Man, Gibilterra e basi  britanniche  nell’isola  di  Cipro  ed  esclusi  i territori situati al di fuori del continente europeo per i  quali  il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.